Art. 8.
                         Abrogazione di norme
  1. Si  intendono abrogati i commi  13, dal 15  al 18 e il  comma 20
della legge 24  dicembre 1993, n. 537, articolo 5.  Al comma 14 dello
stesso articolo 5, sono soppresse le  parole da: "in base al reddito"
fino a: "e' fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del Con siglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,   Ministro    per    la
                                  funzione pubblica
                                    Berlinguer,      Ministro     del
                                  l'universita'    e  della   ricerca
                                  scientifica e tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
  Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4
 
           Nota all'art. 8:
            -  Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537, si veda la nota all'art. 2.