Art. 8. Abrogazione di norme 1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "e' fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Berlinguer, Ministro del l'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.