IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  ed  in
particolare gli articoli 2 e 319; 
  Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che  modifica  gli  articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla  prevenzione
ed alla eliminazione dei  disturbi  alle  radiotrasmissioni  ed  alle
radioricezioni; 
  Vista la  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  di  attuazione  della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e  delle  regolamentazioni  tecniche  -  notifica
96/260/I; 
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato; 
  Visto il regolamento di attuazione della legge 6  agosto  1990,  n.
223, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27  marzo
1992, n. 255; 
  Visto il decreto 28 agosto 1995, n. 548, concernente l'eliminazione
dei disturbi radioelettrici per ricevitori di radiodiffusione  sonora
e televisiva; 
  Vista la  direttiva  95/47  CE  del  24  ottobre  1995  concernente
l'impegno di norme per l'emissione di segnali televisivi,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  4281/51  del  23
novembre 1995; 
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,   annesso   alla
convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra
il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
  Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,  riguardante
l'atuazione della direttiva 89/336/CEE del  Consiglio  del  3  maggio
1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; 
  Visto il comma 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,  n.
650; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni  nell'adunanza  n.  96  del  18
luglio 1996; 
  Udito il parere n. 21/97 della  sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 giugno
1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
GM 105462/4398DL/CL del 18 luglio 1997); 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Le specifiche tecniche del sintonizzatoredecodificatore  per  la
ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro  o
criptati, via cavo e via satellite, denominato  "set  top  box",  per
quanto disposto dall'articolo  1,  comma  24,  del  decreto-legge  23
ottobre 1996, n. 545, convertito,  con  modificazioni,  in  legge  23
dicembre 1996, n. 650, sono stabilite dall'annesso  che  forma  parte
integrante del presente regolamento. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.    10,  comma   3,  del   testo  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quale  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si  riporta il testo dell'art.  1, comma 24, del  D.L.
          23 ottobre 1996, n.  545, convertito,   con  modificazioni,
          in  legge  23 dicembre 1996, n. 650:  " 24. Sono vietate la
          costruzione, l'importazione, la commercializzazione   e  la
          distribuzione  di    decodificatori   per  trasmissioni  da
          satellite  o    via  cavo    con accesso   condizionato non
          conformi   alle   norme   tecniche  nazionali,    dell'ETSI
          European  Telecommunication   Standard Institute)   e   del
          CEN/CENELEC    (Comitato  europeo  di   normazione/Comitato
          europeo di normazione elettrotecnica).  Le  violazioni sono
          punite   con   una sanzione  pecuniaria  da uno  a sessanta
          milioni, oltre  la  somma di  lire  ventimila per  ciascuna
          apparecchiatura".
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            - Per  il testo del  comma 24 dell'art. 1   del  D.L.  n.
          545/1996 si veda in nota alle premesse.