Art. 2.
  Disposizioniinterpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto
  1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA.

  1.  All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto
1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano
come  comprensive  delle  disponibilita'  rivenienti  dall'avanzo  di
amministrazione,  che  costituisce una apposita posta del bilancio di
previsione  dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi nel mercato
agricolo (AIMA).
  2.  L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610,
deve  intendersi  come  diretto  a regolare esclusivamente i rapporti
finanziari  tra  lo  Stato,  e  per  esso  l'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo, e 1'Unione europea.