Art. 2. Disposizioniinterpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA. 1. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). 2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 1'Unione europea.