Art. 3.
          Certificazione dei conti degli organismi pagatori

  1.  In  attesa  dell'istituzione  dell'apposito  organismo  per  la
certificazione   dei   conti   annuali   degli   organismi   pagatori
riconosciuti  -  AIMA  ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono
continuare  ad  affidare  detta certificazione, di cui all'articolo 3
del  regolamento  (CE)  n.  1663  / 95 della Commissione del 7 luglio
1995,  con  riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia,  a  societa'  abilitate alla
certificazione   contabile,   non   controllate   dallo   Stato,  ne'
direttamente   ne'   indirettamente,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.