Art. 3. Certificazione dei conti degli organismi pagatori 1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti - AIMA ed Ente nazionale risi - questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663 / 95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a societa' abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, ne' direttamente ne' indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.