Art. 4.
                      Disposizioni integrative

  1.  All'articolo  14, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza
di  una  segreteria  tecnica  composta,  in  relazione alla rilevanza
dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per
la  contrattazione  programmata,  i  cui  oneri di funzionamento sono
posti  parimenti  a  carico  dei  fondi  stanziati  per  l'accordo  o
contratto di programma.".