Art. 4. Disposizioni integrative 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.".