Art. 10.
                     Relazione sull'operativita'
  1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali
sono stati concessi  i contributi, devono inviare, entro  il 31 marzo
di ciascun  anno al Ministero  del tesoro, una relazione  firmata dal
legale  rappresentante in  cui si  attesti, con  riferimento all'anno
precedente:
    a) l'ammontare dei prestiti garantiti;
  b) l'elenco  dei beneficiari,  con l'indicazione  dei finanziamenti
deliberati,  della rispettiva  scadenza, dell'importo  della garanzia
prestata,   della  percentuale   in  rapporto   al  finanziamento   e
l'eventuale  nominativo  del  soggetto   cogarante  con  la  relativa
percentuale di garanzia;
  c)  l'elenco  delle garanzie  escusse  distinto  per banca  con  il
relativo importo pagato;
  d)  l'ammontare del  fondo  speciale antiusura  tenuto conto  delle
garanzie concesse, esclusivamente per i confidi;
  c) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.
  2. Entro  sei mesi  dalla cessazione  dell'attivita', scioglimento,
liquidazione  o  cancellazione dagli  elenchi  dei  suddetti enti  il
contributo non impegnato per  la concessione di garanzie, comprensivo
degli interessi maturati, deve  essere restituito mediante versamento
del relativo importo al bilancio  dello Stato. Per le somme impegnate
la  restituzione dovra'  avvenire  entro sei  mesi  dal rimborso  dei
prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza
di   quest'ultimo  termine   devono   essere   restituite  le   somme
eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.