Art. 10. Relazione sull'operativita' 1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i contributi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente: a) l'ammontare dei prestiti garantiti; b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia; c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato; d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi; c) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura. 2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.