Art. 11. Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi 1. La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi e' costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria. 2. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 3. Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 6, ai sensi della delibera adottata nell'adunanza della sezione del controllo in data 11 settembre 1997