Art. 2.
                 Soggetti beneficiari del contributo
  1. Possono beneficiare dei contributi del "fondo":
  a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di
cui all'articolo  155, comma 4,  del decreto legislativo  1 settembre
1993, n. 385;
  b) le fondazioni e le  associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno  dell'usura, iscritte  nell'elenco tenuto  dal Ministero
del tesoro, di cui all'articolo 3.
 
           Note all'art. 2:
            -    Il testo   dell'art.   155,   comma 4,  del  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
            "4.  I consorzi  di garanzia collettiva fidi, di primo  e
          di secondo grado,   anche   costituiti   sotto   forma   di
          societa'    cooperativa    o  consortile,  previsti   dagli
          articoli  29 e 30  della legge  5 ottobre 1991,   n.   317,
          sono    iscritti  in    un'apposita   sezione   dell'elenco
          previsto  dall'art. 106  del presente  decreto legislativo;
          essi non sono sottoposti alle   disposizioni del  titolo  V
          del  presente  decreto  legislativo e   del decreto-legge 3
          maggio 1991, n.  143, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5  luglio 1991, n.  197. L'iscrizione nella   sezione
          non    abilita   a effettuare   operazioni riservate   agli
          intermediari finanziari".
            Per opportuna informazione  si  precisa  che  il  D.L.  3
          maggio  1991,  n.   143, convertito,  con modificazioni, in
          legge 5 luglio  1991,    n.  197  (testo  coordinato  nella
          Gazzetta  Ufficiale    n.  157  del  6  luglio  1991) reca:
          "Provvedimenti  urgenti per limitare  l'uso del contante  e
          dei titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio".
            - Il testo   degli articoli  29  e    30  della  legge  5
          ottobre  1991, n.   317  (Interventi  per  l'innovazione  e
          lo  sviluppo  delle  piccole imprese) e' il seguente:
            "Art.  29 (Consorzi  di garanzia   collettiva   fidi).  -
          1. Ai  fini dell'ammissione  ai  benefici  di  cui all'art.
          31,   si   considerano consorzi e  cooperative di  garanzia
          collettiva  fidi i  consorzi, le societa' consortili e   le
          cooperative  di  cui  all'art.    30 che abbiano come scopi
          sociali:
            a) l'attivita'  di prestazione di  garanzie    collettive
          per  favorire la concessione  di finanziamenti  da parte di
          aziende e    istituti  di  credito,    di    societa'    di
          locazione    finanziaria,    di   societa'   di cessione di
          crediti di  imprese e di   enti parabancari   alle  piccole
          imprese associate;
            b)  l'attivita'  di  informazione,  di    consulenza e di
          assistenza alle imprese consorziate per   il reperimento  e
          il    migliore utilizzo delle fonti  finanziarie,   nonche'
          le  prestazioni  di   servizi  per  il miglioramento  della
          gestione   finanziaria   delle   stesse   imprese.  A  tale
          attivita',  in  quanto connessa e complementare a quella di
          prestazione di  garanzie   collettive,   si applicano    le
          disposizioni    tributarie  specificatamente  previste  per
          quest'ultima.
            2. Sono ammessi ai medesimi benefici  di cui all'art.  31
          i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva  fidi ai
          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole
          imprese industriali con non piu'  di  trecento  dipendenti,
          fermo  il limite del capitale investito di cui all'art.  1,
          in  misura  non   superiore  ad   un   sesto   del   numero
          complessivo delle aziende consorziate".
            "Art.   30    (Ammissione  alle   agevolazioni  statali).
          -    1.   Le cooperative,   i consorzi    e  le    societa'
          consortili,  anche in  forma cooperativa,  che  svolgono le
          attivita'    di    cui  all'art.    29    sono  ammessi   a
          beneficiare  dell'intervento  dello  Stato previsto   dalle
          disposizioni   del presente  capo  se costituiti  da almeno
          cinquanta piccole imprese  industriali, commerciali e    di
          servizi e  da imprese artigiane di cui alla legge 8  agosto
          1985,   n.  443,  anche  a  carattere  intersettoriale    e
          dispongono  di fondi  di garanzia  monetari (fondi  rischi)
          costituiti  da versamenti  delle stesse imprese consorziate
          di importo non inferiore a lire 50 milioni".