Art. 3.
         Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute
  1.  E' istituito  presso  il Ministero  del  tesoro l'elenco  delle
fondazioni  ed  associazioni  riconosciute  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura.
  2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:
  a)  che hanno  ottenuto il  riconoscimento da  parte dello  Stato o
della regione;
  b) che nell'atto  costitutivo e nello statuto  contengono le "scopo
della prevenzione del fenomeno  dell'usura, anche attraverso forme di
tutela, assistenza  ed informazione", nonche', nello  stesso statuto,
le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di
cui al comma  6 dell'articolo 15 della legge, riferiti  allo stato di
bisogno ed  alla situazione  patrimoniale dei soggetti  richiedenti e
delle modalita' di deliberazione collegiale della garanzia;
  c)   che  sono   in   possesso  dei   requisiti  patrimoniali,   di
professionalita'  ed  onorabilita'  determinati con  il  decreto  del
Ministro  del tesoro  del 6  agosto 1996,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.
  3.  La domanda  di  iscrizione nell'elenco  di cui  al  comma 1  e'
presentata   al  Ministero   del   tesoro  ed   e'  corredata   della
documentazione comprovante  la sussistenza delle  condizioni indicate
al  comma  2.  Alla  domanda  deve  essere  allegata  copia  conforme
all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
  4. Il Ministro  del tesoro dispone la  cancellazione dall'elenco di
cui al  comma 1 quando  viene meno  una delle condizioni  indicate al
comma  2 o  quando  risultano  gravi violazioni  di  norme di  legge,
trasmettendo copia  del provvedimento  al Ministero  dell'interno. Il
provvedimento di cancellazione deve  essere motivato e viene adottato
previa  contestazione  degli  addebiti  da parte  del  Ministero  del
tesoro.  Il  soggetto  interessato puo'  presentare  deduzioni  entro
trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
 
           Note all'art. 3:
            -  Per  il  testo  integrale dell'art.   15 della legge 7
          marzo 1996, n.  108, vedi in nota alle premesse.
            -  Il testo  del decreto   del Ministro   del tesoro    6
          agosto   1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art.
          15, comma 5, della  legge  7  marzo  1996,    n.  108,  dei
          requisiti   patrimoniali      delle   fondazioni   e  delle
          associazioni per  la prevenzione del fenomeno  dell'usura e
          dei requisiti di   onorabilita' e   professionalita'  degli
          esponenti delle medesime", e' il seguente:
            "Art.  1 (Requisiti patrimoniali). - Il livello minimo di
          patrimonio delle fondazioni ed associazioni    riconosciute
          per  la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art.
          15,   comma 5, della legge 7  marzo  1996,  n.  108,  viene
          determinato nelle seguenti misure:
            a)   L.   50.000.000  per  le  associazioni  riconosciute
          indipendentemente dall'ambito di operativita';
            b)  L.  100.000.000  per  le fondazioni  con   competenza
          operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
            c)   L.  200.000.000  per  le fondazioni  con  competenza
          operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
            d)  L.  500.000.000  per  fondazioni     con   competenza
          operativa estesa a piu' regioni.
            Art.  2  (Requisito    di  onorabilita').  - Le   cariche
          esponenziali con poteri di    amministratore,  direzione  o
          controllo    delle  fondazioni ed associazioni riconosciute
          non possono essere ricoperte da coloro:
            a)    che  hanno    riportato    condanna,  anche     non
          definitiva,  per  il delitto previsto dall'art. 416-bis del
          codice  penale  o  per  il   delitto   di      associazione
          finalizzata    al    traffico    illecito     di   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  di   cui   all'art.   74   del
          testo    unico  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per  un delitto di cui
          all'art.  73    del  citato  testo  unico,  concernente  la
          produzione    o  il  traffico di dette sostanze,   o per un
          delitto  concernente  la   fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione,  la  vendita    o  cessione,   l'uso o   il
          trasporto  di armi,  munizioni o materie esplodenti, o  per
          il delitto di  favoreggiamento personale o  reale  commesso
          in  relazione    a taluno   dei predetti   reati, o   per i
          delitti previsti  dagli  articoli    644  (usura),  648-bis
          (riciclaggio)  e  648-ter  (impiego  di  denaro,  beni    o
          utilita' di provenienza illecita) del codice penale;
            b)   che    hanno  riportato    condanna,    anche    non
          definitiva,    per   i delitti   previsti   dagli  articoli
          314    (peculato),    316    (peculato  mediante   profitto
          dell'errore  altrui),  316-bis (malversazione a danno dello
          Stato),  317  (concussione),    318  (corruzione   per   un
          atto  d'ufficio),    319      (corruzione   per   un   atto
          contrario  ai   doveri d'ufficio), 319-ter  (corruzione  in
          atti  giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
          un pubblico servizio) del codice penale;
            c)   che    hanno  riportato    condanna,    anche    non
          definitiva,    per    i  delitti  di  abusivismo bancario e
          abusivismo   finanziario   (articoli   131   e   132    del
          decreto-legge 1 settembre 1993, n. 385);
            d)    che  hanno    riportato    condanna  con   sentenza
          definitiva o  con sentenza  di   primo grado,    confermata
          in  appello, per  un  delitto commesso con abuso dei poteri
          o  con  violazione  dei  doveri  inerenti ad una   pubblica
          funzione  o a  un pubblico   servizio diverso    da  quelli
          indicati alla lettera b);
            e)  che    sono stati condannati,   per uno stesso fatto,
          con sentenza definitiva o con   sentenza  di  primo  grado,
          confermata    in  appello, ad una pena  non inferiore a due
          anni di reclusione per  un delitto non colposo;
            f) che  sono  sottoposti  a  procedimento  penale  per  i
          delitti  indicati  alla  lettera a),   se per la persona e'
          stato   gia' disposto  giudizio,  se  la  stessa  e'  stata
          presentata  ovvero  citata  a  comparire  in udienza per il
          giudizio;
            g)    nei   cui confronti   il   tribunale  ha  applicato
          anche  se  con provvedimento non  definitivo, una    misura
          di  prevenzione,  in quanto indiziato di appartenere ad una
          delle associazioni di  cui  all'art.  1  della    legge  31
          maggio  1965,  n. 575,  come sostituito  dall'art. 13 della
          legge 13 settembre 1982, n. 646;
            h)  che  si trovino  in  stato  di   interdizione  legale
          ovvero    di  interdizione     temporanea   dagli    uffici
          direttivi   delle  persone giuridiche e delle imprese.
            Art.   3  (Requisiti    di  professionalita').    -    Le
          cariche    di  rappresentante  legale delle   fondazioni ed
          associazioni  riconosciute,  nonche'    le    cariche    di
          presidente  e    vice   presidente   dell'organo collegiale
          comunque denominato previsto dai relativi statuti,  debbono
          essere  ricoperte  da  soggetti   che  hanno  maturato  una
          adeguata    esperienza   per   uno      o   piu'   periodi,
          complessivamente    non  inferiori  a  due  anni,  mediante
          esercizio   di  attivita'  professionale  in  fondazioni  o
          associazioni   riconosciute       o       in    istituzioni
          economicofinanziarie  ovvero   di insegnamento   in materie
          attinenti  al     settore  giuridico,   economico         e
          finanziario,     nonche'   da    soggetti  che    si  siano
          contraddistinti   per un   particolare  impegno    sociale,
          scientifico  o culturale.
            Il  presente  decreto  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".