Art. 3. Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. 2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni: a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione; b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono le "scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione", nonche', nello stesso statuto, le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalita' di deliberazione collegiale della garanzia; c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalita' ed onorabilita' determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189. 3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata al Ministero del tesoro ed e' corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto. 4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato puo' presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
Note all'art. 3: - Per il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedi in nota alle premesse. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime", e' il seguente: "Art. 1 (Requisiti patrimoniali). - Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure: a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operativita'; b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia; c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione; d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a piu' regioni. Art. 2 (Requisito di onorabilita'). - Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro: a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita) del codice penale; b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1 settembre 1993, n. 385); d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona e' stato gia' disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio; g) nei cui confronti il tribunale ha applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonche' le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attivita' professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economicofinanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonche' da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".