Art. 4.
                Domande di concessione del contributo
       da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute
  1.  La  domanda, per  beneficiare  del  contributo da  parte  delle
fondazioni ed associazioni riconosciute,  e' inviata al Ministero del
tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:
    a) l'ammontare del contributo richiesto;
  b) il  numero di conto  corrente bancario sul quale  accreditare il
contributo  specificando  la  banca,   nonche'  la  sede,  filiale  o
sportello;
    c) l'ambito territoriale di operativita'.
  2. Alla domanda devono essere allegati:
  a)  la  copia delle  convenzioni  in  atto  con  le banche  per  la
prestazione delle garanzie previste  dall'articolo 15, comma 6, della
legge;
  b)  il rendiconto  approvato relativo  all'ultimo anno,  o, se  non
ancora approvato,  quello dell'anno  precedente, con la  relazione di
accompagnamento.
  3. La  domanda deve essere  inviata: per la prima  applicazione del
presente regolamento,  entro trenta giorni  dalla data di  entrata in
vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31
marzo di  ciascun anno.  La documentazione, per  il primo  anno, puo'
essere prodotta  entro i trenta giorni  successivi alla presentazione
della domanda.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.