Art. 4. Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute 1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute, e' inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni: a) l'ammontare del contributo richiesto; b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonche' la sede, filiale o sportello; c) l'ambito territoriale di operativita'. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 6, della legge; b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento. 3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
Nota all'art. 4: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.