Art. 5.
           Ripartizione della quota del fondo di spettanza
            delle fondazioni ed associazioni riconosciute
  1.  La  ripartizione  della  quota del  fondo  di  spettanza  delle
fondazioni   ed  associazioni   riconosciute   e'  effettuata   dalla
commissione,  di  cui  all'articolo  15, comma  8,  della  legge,  in
proporzione  alla consistenza  dei  mezzi  patrimoniali destinati  da
parte del  soggetto richiedente alla prestazione  di garanzia, tenuto
conto  dell'ambito  territoriale  di  operativita'  e  dell'attivita'
svolta  per la  prevenzione  del fenomeno  dell'usura.  Per gli  anni
successivi a  quello di prima applicazione  del presente regolamento,
si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui
contributi ottenuti.
  2.  Il  contributo erogabile  a  favore  di ciascuno  dei  suddetti
beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.