Art. 5. Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute 1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. 2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi.
Nota all'art. 5: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.