Art. 6.
                Domanda di concessione del contributo
                        da parte dei confidi
  1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte del confidi,
e' inviata  al Ministero  del tesoro e  deve comprendere  le seguenti
indicazioni:
  a)  l'ammontare dello  stanziamento effettuato  dal confidi  per la
costituzione del  fondo speciale  antiusura, finalizzato  al rilascio
delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;
  b)  l'ambito territoriale  e  settore economico  di competenza  del
fondo speciale antiusura;
    c) l'ammontare del contributo richiesto;
  d) il  numero di conto  corrente bancario sul quale  accreditare il
contributo,  specificando  la  banca,  nonche'  la  sede,  filiale  o
sportello;
  e) la dichiarazione resa dal  legale rappresentante che attesta che
il confidi e' iscritto  nell'apposita sezione dell'elenco generale di
cui all'articolo  155, comma 4,  del decreto legislativo  1 settembre
1993, n. 385,  e che ricorrono le caratteristiche  del fondo speciale
antiusura di  cui all'articolo 7,  nonche' il possesso  dei requisiti
indicati  nel decreto  del Ministero  del tesoro  del 6  agosto 1996,
pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996.
  2. Alla domanda devono essere allegati:
  a) la  copia conforme all'originale della  delibera di costituzione
del  fondo speciale  antiusura ai  sensi dell'articolo  15, comma  2,
della legge;
  b)  la  copia delle  convenzioni  in  atto  con  le banche  per  la
prestazione delle garanzie previste  dall'articolo 15, comma 2, della
legge;
  c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora
approvato,  quello   dell'anno  precedente,   con  la   relazione  di
accompagnamento.
  3. La  domanda deve essere  inviata: per la prima  applicazione del
presente regolamento,  entro trenta giorni  dalla data di  entrata in
vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31
marzo di  ciascun anno.  La documentazione, per  il primo  anno, puo'
essere prodotta  entro i trenta giorni  successivi alla presentazione
della domanda.
 
           Note all'art. 6:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.
            -  Il testo  dell'art.   155,   comma 4,   del    decreto
          legislativo    1  settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato  nelle
          note all'art. 2.
            -    Il testo   del decreto   del Ministro  del tesoro  6
          agosto  1996, recante: "Determinazione, ai sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  marzo  1996,   n. 108, dei
          requisiti patrimoniali  dei fondi speciali antiusura    dei
          Confidi    e     dei    requisiti    di   onorabilita'    e
          professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi", e' il
          seguente:
            "Art.  1  (Requisito patrimoniale).  - Il  livello minimo
          del fondo speciale antiusura,  di cui all'art.   15,  comma
          2,  lettera    a),  della  legge  7  marzo 1996, n. 108, e'
          fissato in L. 20.000.000.
            Art. 2 (Requisiti    di  onorabilita').  -  Le    cariche
          esponenziali  con  poteri di   amministrazione, direzione o
          controllo  del fondo speciale antiusura non possono  essere
          ricoperte da coloro che:
            1)    si    trovino  in  stato   di  interdizione  legale
          ovvero   di interdizione     temporanea   dagli      uffici
          direttivi   delle  persone giuridiche e delle imprese;
            2)   siano  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
          disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o
          della  legge  31  maggio   1965,   n.   575,   cosi'   come
          successivamente   modificate e integrate, salvi gli effetti
          della riabilitazione;
            3)  siano stati  condannati  con sentenza   irrevocabile,
          salvi  gli effetti della riabilitazione:
            a)   a   pena  detentiva  per   uno  dei  reati  previsti
          nel   regio decreto-legge 12   marzo 1936,    n.  375,    e
          successive  modificazioni e integrazioni;
            b)  alla  reclusione    per  uno dei delitti previsti nel
          titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267;
            c) alla  reclusione per un  tempo non inferiore    ad  un
          anno    per un delitto contro la pubblica  amministrazione,
          contro la fede pubblica, contro   il  patrimonio,    contro
          l'ordine   pubblico, contro  l'economia pubblica ovvero per
          un delitto in materia valutaria e tributaria;
            d) alla  reclusione per un  tempo non inferiore    a  due
          anni  per un qualunque delitto non colposo.
            Art.     3  (Requisiti    di   professionalita').  -   La
          carica   di rappresentante  legale   del   fondo   speciale
          antiusura,    nonche'   le cariche  di  presidente  e  vice
          presidente  dell'organo   collegiale comunque    denominato
          previsto dagli  statuti  dei  consorzi e  delle cooperative
          di   garanzia   collettiva   fidi, tra  le  cui  competenze
          rientri l'amministrazione,   direzione  o    controllo  del
          fondo  stesso,  devono  essere  ricoperte  da  soggetti che
          abbiano maturato una adeguata esperienza per uno    o  piu'
          periodi,  complessivamente    non  inferiori  a  due  anni,
          mediante esercizio di attivita' professionale in consorzi o
          in   cooperative   di   garanzia     collettiva   fidi    o
          comunque   presso istituzioni economicofinanziarie,  ovvero
          di insegnamento  in materie attinenti al settore giuridico,
          economico e finanziario.
            Il  presente  decreto  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".