Art. 6. Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi 1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte del confidi, e' inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni: a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge; b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura; c) l'ammontare del contributo richiesto; d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonche' la sede, filiale o sportello; e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi e' iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7, nonche' il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge; b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge; c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento. 3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, puo' essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
Note all'art. 6: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi", e' il seguente: "Art. 1 (Requisito patrimoniale). - Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' fissato in L. 20.000.000. Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonche' le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attivita' professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economicofinanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".