Art. 7.
             Caratteristiche del fondo speciale antiusura
                       costituito dai confidi
  1.  Il  fondo  speciale  antiusura   per  il  quale  si  chiede  la
concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:
  a) essere costituito  e gestito in forma separata  dal fondo rischi
ordinario ed essere di libera disponibilita' del confidi;
  b) essere riservato esclusivamente  alla concessione delle garanzie
previste dall'articolo 15, comma 2, della legge.
  2. La garanzia del fondo  speciale antiusura puo' essere deliberata
dal confidi  se vi e' per  lo stesso finanziamento a  medio termine o
incremento  della linea  di credito  a breve  termine richiesto,  una
garanzia del  confidi a  valere sul  proprio fondo  rischi ordinario,
rilasciata  in base  ai  criteri fissati  nello  statuto del  confidi
stesso.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.