Art. 7. Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi 1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilita' del confidi; b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge. 2. La garanzia del fondo speciale antiusura puo' essere deliberata dal confidi se vi e' per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.
Nota all'art. 7: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.