Art. 8. Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi 1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. 2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non puo' superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi.
Nota all'art. 8: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.