Art. 8.
                       Ripartizione della quota
                 del fondo di spettanza dei confidi
  1. La ripartizione  della quota del fondo di  spettanza dei confidi
e' effettuata  dalla commissione,  di cui  all'articolo 15,  comma 8,
della legge,  in proporzione alla consistenza  patrimoniale del fondo
speciale   antiusura,  tenuto   conto  dell'ambito   territoriale  di
operativita'  e  settore  economico   di  competenza.  Per  gli  anni
successivi a  quello di prima applicazione  del presente regolamento,
si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui
contributi ottenuti.
  2. Il  contributo erogabile  a favore di  ciascun confidi  non puo'
superare di dieci  volte l'ammontare del fondo  speciale antiusura e,
comunque, non puo' essere superiore a lire cinque miliardi.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.