Art. 9.
                      Concessione del contributo
  1. La  commissione di  cui all'articolo 15,  comma 8,  della legge,
delibera l'assegnazione del contributo  per gli importi che risultano
dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
  2.  L'erogazione  del  contributo, sulla  base  delle  assegnazioni
deliberate  dalla   commissione  di  cui  al   precedente  comma,  e'
effettuata  mediante ordinativi  di  pagamento  del presidente  della
commissione stessa intestati ai  soggetti beneficiari del contributo,
a valere sul capitolo 4501 dello  stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
  3. Gli interessi derivanti  dal deposito del contributo affluiscono
nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Il  testo  integrale  dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.