Art. 9. Concessione del contributo 1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli. 2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, e' effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.
Nota all'art. 9: - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' riportato nelle note alle premesse.