Art. 2.
  1. All'articolo 27  del decreto del Presidente  della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Il compartimento ANAS  di Trento con sede in  Bolzano e' soppresso
con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.
  Il  personale in  servizio alla  data  di cui  al precedente  comma
presso il compartimento ANAS di  Trento, nel limite massimo del venti
per  cento, ha  il diritto  di chiedere  il mantenimento  in servizio
presso l'ANAS ed il  conseguente trasferimento ad altri compartimenti
dell'ANAS medesimo,  entro sessanta giorni  dalla data di  entrata in
vigore della  normativa provinciale  di inquadramento,  mantenendo la
propria posizione di dipendente  a tempo indeterminato o determinato.
Il  personale  che  non  esercita tale  diritto  e'  trasferito  alle
province  nel  rispetto  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento
economico  in   godimento,  secondo  le  modalita'   stabilite  dalla
rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della
rispettiva  sede  di  servizio   alla  data  di  pubblicazione  della
normativa medesima. Il personale addetto  a servizi competenti per il
territorio   regionale  ha   comunque  diritto   di  optare   per  il
trasferimento  presso l'amministrazione  di  una  delle due  province
entro il termine di opzione di cui sopra.
  Fino   all'inquadramento  nelle   amministrazioni  provinciali   il
personale di  cui al comma  precedente e' messo a  disposizione della
provincia nel  cui territorio  e' prevalentemente  utilizzato, previa
intesa  tra  le  province  in ordine  alla  prevalenza  di  utilizzo,
conservando  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  in
godimento.  Il  relativo  onere  e'   a  carico  del  bilancio  della
rispettiva provincia cui e' messo a disposizione.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  27  del  D.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, era il
          seguente:
            "Art. 27. - Sono trasferiti alla provincia di Trento  gli
          uffici  del provveditorato alle opere pubbliche e del genio
          civile di Trento, con esclusione  delle sezioni  o  servizi
          cui  sono    affidate  le    funzioni rimaste di competenza
          statale;  con  la  stessa  esclusione  e'  trasferito  alla
          provincia  di  Bolzano  l'ufficio    del  genio  civile  di
          Bolzano. Nei casi di   sezioni o  servizi  che    espletino
          contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e
          funzioni attribuite alle province, la determinazione  delle
          sezioni    o    servizi   esclusi dal   trasferimento sara'
          effettuata di intesa fra il  Ministero dei lavori  pubblici
          e   la  provincia  interessata    entro  sessanta    giorni
          dall'entrata  in vigore del presente decreto.
            Il  personale che,  alla data  di  entrata in  vigore del
          presente decreto, si trova in  servizio presso  gli  uffici
          dell'amministrazione   dei  lavori  pubblici  operanti  nel
          Trentino    -  Alto  Adige  ha  diritto  di   chiedere   il
          trasferimento  alle  province entro   sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  legge  provinciale  di
          ristrutturazione dei ruoli organici.
            Al personale trasferito ai sensi  del comma precedente e'
          garantito il rispetto della posizione giuridico - economica
          acquisita.
            In corrispondenza  al contingente  di personale di  ruolo
          e    non  di  ruolo    trasferito, vengono   ridotti,   con
          decorrenza   dalla data   del trasferimento,    i  relativi
          ruoli   organici dell'Amministrazione  dei lavori  pubblici
          e   gli eventuali   contingenti   non di   ruolo  cui    il
          personale appartiene.
            Fino  alla  scadenza  del  termine stabilito ai sensi del
          secondo comma del  presente  articolo,  il  personale,  che
          attualmente  svolga attivita' ricadenti in tutto o in parte
          nella  competenza  delle  province,  rimane  addetto   alle
          medesime  mansioni.  Le spese   per gli stipendi e le altre
          competenze sono a carico del  bilancio dello  Stato,  salvo
          rivalsa nei confronti delle province.
            Sino  a  quando non sia   diversamente disposto con legge
          provinciale, gli    ingegneri  capi    del  genio    civile
          continuano    a svolgere,   quali organi delle province, le
          attribuzioni   ad essi demandate dalle  norme  in    vigore
          attinenti   alle   funzioni di  competenza  delle  province
          stesse.
            Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile,
          ancorche' trasferiti alla rispettiva provincia    ai  sensi
          del  precedente  secondo comma     o   i    dirigenti   dei
          corrispondenti   uffici      provinciali,  esercitano,    a
          richiesta    dell'Amministrazione    dei lavori   pubblici,
          quali organi  dello Stato, le attribuzioni  residuate  alla
          competenza dello Stato medesimo".