Art. 3.
  1. All'articolo 29  del decreto del Presidente  della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662, i beni immobili, i beni mobili
registrati e  gli altri  beni mobili  esistenti nel  territorio delle
province autonome  di Trento e di  Bolzano, strumentali all'esercizio
delle funzioni delegate, utilizzati alla  data del 30 giugno 1998 dal
compartimento  ANAS  di  Trento,   sono  trasferiti  direttamente  in
proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.
  I beni di cui al comma  precedente nonche' le strade statali di cui
all'articolo 19 e le relative  pertinenze sono consegnati, secondo le
procedure di cui agli articoli 7, 8,  secondo e terzo comma, e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle
province autonome  territorialmente competenti, previa intesa  con le
medesime in  ordine al  riparto dei beni,  ivi compresi  gli immobili
siti nel territorio di una  provincia, ma destinati al servizio della
rete stradale insistente  sui territori di entrambe  le province. Gli
elenchi descrittivi di cui all'articolo  8, secondo comma, del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  1973  sono
completati entro il 31 marzo 1998.
  Secondo  le  modalita'  di  cui al  comma  precedente  e'  altresi'
consegnata  alle  province  autonome  rispettivamente  competenti  la
documentazione  amministrativa,  concernente  gli affari  non  ancora
esauriti.
  Salvo quanto disposto  ai successivi commi ed esclusi  gli oneri di
ammortamento  dei mutui  contratti antecedentemente  alla data  del 1
luglio 1998,  le province autonome  di Trento e di  Bolzano succedono
allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla
data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.
  Per quanto  concerne gli appalti  di lavori pubblici  aggiudicati o
affidati  dall'ANAS precedentemente  al  1 luglio  1998 da  accertare
d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
province  subentrano, senza  vincolo  di  solidarieta', nei  rapporti
giuridici,  con  effetto  dalla  medesima data.  Rimangono  a  carico
esclusivo dell'ANAS gli obblighi e  i debiti maturati in relazione ai
lavori eseguiti  fino alla data del  1 luglio 1998 in  attuazione dei
suddetti appalti.
  Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese
nel  programma  triennale  per  la viabilita'  1997  -  1999,  l'ANAS
provvede,   altresi',  al   rimborso   alle   province  delle   somme
corrispondenti ai lavori da eseguirsi  a decorrere dal 1 luglio 1998,
nei limiti dei  fondi comunque impegnati e non  erogati in attuazione
dei medesimi  appalti affidati  dall'ANAS prima di  detta data  e non
ricompresi nel  programma triennale 1997  - 1999.  Ai fini di  cui al
presente  comma, le  province  e  l'ANAS, entro  il  30 giugno  1998,
definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei
lavori, le obbligazioni  in capo all'ANAS e le  modalita' di rimborso
dei relativi oneri.  Della ricognizione viene redatto  verbale le cui
risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.
  Agli  adempimenti attuativi  del presente  decreto si  applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,   Ministro    per    la
                                  funzione pubblica
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Costa,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 3:
            - L'art. 29 del D.P.R. 22 marzo  1974,  n.  381,  era  il
          seguente:
            "Art.  29. - Il trasferimento  alle province degli uffici
          statali di cui  al    precedente  art.  27,    comporta  la
          successione    della  provincia  allo  Stato nei diritti ed
          obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici  stessi,
          nonche'  al  relativo arredamento. Al fine di assicurare la
          piu'   conveniente sistemazione  dei  servizi    statali  e
          provinciali,  potranno  essere   trasferiti  alle  province
          immobili     anche   solo  parzialmente      destinati    a
          servizi   attribuiti  alla   competenza provinciale,  salva
          la    possibilita' di   mantenere in   proprieta' del Stato
          altri  immobili    di    pari  valore    sedi    di  uffici
          parzialmente  trasferiti   alle  province,  sempre  che non
          vi  ostino  particolari esigenze di servizio.
            Si  applicano le  disposizioni  di  cui al   secondo    e
          terzo  comma dell'art. 8  del decreto del  Presidente della
          Repubblica    20  gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  del  termine
          previsto al secondo comma del predetto articolo.
            La  consistenza    degli arredi, delle macchine   e delle
          attrezzature, nonche'  dei  diritti  ed  obblighi ad   essi
          inerenti,  sara'  fatta constatare con  verbali redatti, in
          contraddittorio,      da   funzionari   a   cio'  delegati,
          rispettivamente, dal Ministero dei  lavori pubblici e dalla
          provincia".
            - L'art. 3,  comma  115  e    seguenti,  della  legge  23
          dicembre  1996, n.   662   (Misure   di   razionalizzazione
          della  finanza  pubblica),  cosi' recitano:
            "115. I   beni gia'   in capo  alla    Azienda  nazionale
          autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
          nazionale  per  le strade, sono   trasferiti in  proprieta'
          all'Ente medesimo,  con le  seguenti modalita', anche  agli
          effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
            a)    per  i    beni   mobili,   all'atto dell'iscrizione
          nell'inventario dell'Ente;
            b)   per i   beni mobili    registrati,  alla    data  di
          presentazione ai pubblici  registri di  apposite  richieste
          da    parte  della    direzione  generale  dell'Ente  o dei
          compartimenti competenti per territorio;
            c) per  i beni immobili,  alla data di presentazione   ai
          competenti  uffici    e  conservatorie    delle schede   di
          identificazione  di cui  al comma 116.
            116. Gli   uffici tecnici erariali   e  le  conservatorie
          dei  registri immobiliari,   nonche'   gli uffici  tavolari
          delle  regioni Friuli  - Venezia Giulia e Trentino -   Alto
          Adige  sono  autorizzati  a provvedere agli adempimenti  di
          rispettiva  competenza  in    ordine  alle  operazioni   di
          trascrizione    e     voltura   sulla   base   di    schede
          compilate   e predisposte    dall'Ente    contenenti    gli
          elementi      identificativi      di   ciascun   bene,  con
          l'indicazione degli  eventuali oneri gravanti su di essi  e
          la  valutazione    riferita ai valori  di mercato  correnti
          alla data   del   2   marzo   1994,     fatte   salve    le
          successive    variazioni intervenute  alla data  di entrata
          in vigore   della presente   legge, ovvero  al  valore  che
          sarebbe    stato  assunto come base imponibile agli effetti
          dell'imposta comunale sugli immobili.
            117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del   comma   116
          contengono  l'attestazione,    da    parte    dei dirigenti
          compartimentali  dell'ente competenti per  territorio,  che
          alla    data  del    2 marzo 1994   il bene risultava nella
          disponibilita'    dell'Azienda  nazionale  autonoma   delle
          strade.
            118.  L'Ente  nazionale  per   le  strade  trasmette  con
          adeguata  gradualita'   temporale   copia delle   schede  e
          note di    trascrizione  relative  ai    beni  immobili  al
          Ministero   delle  finanze.    Il  direttore  generale  del
          dipartimento del territorio del  Ministero  delle  finanze,
          entro  sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente,
          verificata la condizione di   cui all'art.  4  del  decreto
          legislativo  26 febbraio 1994, n. 143, dispone con  proprio
          decreto il trasferimento del bene.  Il decreto  costituisce
          titolo per la trascrizione e la voltura.
            119.    Tutti gli  atti  connessi con  l'acquisizione del
          patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
          imposte e tasse".
            - L'art. 7 del D.P.R. 20  gennaio 1973, n. 115 (Norme  di
          attuazione  dello   statuto speciale  per  il Trentino-Alto
          Adige  in materia  di trasferimento alle province  autonome
          di    Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
          dello Stato e della regione) e' il seguente:
            "Art.  7. -  Il trasferimento  dei   beni con   tutte  le
          pertinenze,  accessori,  oneri  e pesi inerenti, ha   luogo
          nello stato di fatto e di diritto in  cui essi si   trovano
          alla  data    di entrata in  vigore del presente decreto ed
          alla data della consegna per  quanto riguarda le opere   in
          corso   di  realizzazione ovvero  ultimate  ma  non  ancora
          collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o  della
          regione   la  definizione  delle    eventuali  controversie
          pendenti,  comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
            I proventi e le spese  derivanti dalla gestione dei  beni
          trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
            -  Il  secondo ed il terzo  comma dell'art. 8 del  D.P.R.
          20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:
            "Le intendenze di    finanza  di  Trento  e  di  Bolzano,
          ciascuna  per  il  territorio    di  sua   competenza   con
          l'intervento dei   rappresentanti delle     amministrazioni
          statali   interessate,  provvederanno   alla consegna  alle
          province    dei   predetti beni.   I   verbali di  consegna
          costituiscono titolo   per l'intavolazione   e  la  voltura
          catastale,  a favore  delle  province,  dei  beni medesimi.
          L'intavolazione  e   la voltura   saranno   effettuate    a
          cura  dei  presidenti  delle  giunte provinciali.
            Le  disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche
          ai beni di cui al presente articolo".
            - L'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973,  n.  115,  e'  il
          seguente:
            "Art.  11.  - I beni da  trasferire alle province che non
          siano stati inclusi  negli  elenchi  allegati  al  presente
          decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente
          art.   8,   saranno  compresi  in  elenchi  integrativi  da
          formarsi con le  modalita' previste al  secondo comma dello
          stesso articolo.
            Si applicheranno  altresi' le disposizioni   del terzo  e
          del quarto comma del predetto art. 8".
            -  L'art.  14  del D.P.R. 20 gennaio, 1973, n. 115, e' il
          seguente:
            "Art. 14.  - Tutti gli  atti, contratti, formalita'    ed
          adempimenti necessari  all'attuazione del  presente decreto
          sono esenti  da ogni diritto e tributo".