Art. 2.
  1. L'ufficio  del capo  del Dipartimento  si articola  nei seguenti
servizi:
  A) Formazione:
  analisi  e  programmazione   dell'aggiornamento  del  personale  in
attivita' di servizio;
  rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed
istruttoria  dei  provvedimenti  concernenti il  funzionamento  della
scuola  stessa,  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica nonche' attivita' di
indirizzo  e coordinamento  in  materia di  formazione nei  confronti
della predetta scuola e del FORMEZ - Centro di formazione e studi per
il Mezzogiorno;
   formazione ed aggiornamento del personale;
  attivita'  di  indirizzo  e  vigilanza   sul  FORMEZ  -  Centro  di
formazione e studi per il Mezzogiorno;
  programmazione  ed  attivita'  di   controllo  del  progetto  RIPAM
relativo all'accesso e formazione di  personale negli enti locali del
Mezzogiorno.
  B)  Progetti  finalizzati  al miglioramento  dell'efficienza  delle
amministrazioni:
  promozione,  selezione,  valutazione  dei  progetti  presentati  da
amministrazioni pubbliche.
  C)  Informazione statistica  e gestione  del sistema  automatizzato
delle informazioni:
  indagini   statistiche   sulle  attivita'   delle   amministrazioni
pubbliche  e  sul  pubblico  impiego  e  istruttoria  degli  atti  di
vigilanza sull'ISTAT;
  organizzazione  e  funzionamento   di  banche  dati  informatizzate
relative  all'albo dei  dipendenti civili  dello Stato,  all'albo dei
dirigenti pubblici, all'albo dei  dipendenti italiani operanti presso
organizzazioni   internazionali    all'estero,   all'anagrafe   delle
prestazioni dei pubblici dipendenti;
  acquisizione, attraverso  il sistema informativo del  Ministero del
tesoro  -  Ragioneria generale  dello  Stato,  dei flussi  finanziari
relativi ai costi,  con particolare riferimento al  costo del lavoro,
delle  amministrazioni   pubbliche,  per  i  quali   e'  prevista  la
determinazione   delle   relative   informazioni  d'intesa   con   il
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi degli articoli 63, 64 e
65 del decreto legislativo n. 29 / 1993;
  esame  del conto  annuale delle  spese sostenute  per il  personale
dalle amministrazioni pubbliche nonche' dagli enti pubblici economici
e dalle aziende che producono servizi di pubblica utilita';
  organizzazione   e  funzionamento   del  sistema   informativo  del
Dipartimento della funzione pubblica.
  D)   Coordinamento  e   rapporti  istituzionali   -  Relazione   al
Parlamento:
  attivita' di supporto studio  e collaborazione all'ufficio del capo
del Dipartimento;
  coordinamento  con  gli  uffici   del  Dipartimento  e  con  quelli
ausiliari del Ministro;
  rapporti  con  il segretariato  generale  e  con gli  altri  organi
istituzionali;
  predisposizione  della relazione  annuale  al  Parlamento ed  esame
delle  relazioni  di altri  organi  ai  fini di  eventuali  iniziatie
legislative.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo degli  articoli 63,  64 e 65  del D.Lgs.  n.
          29   /  1993  (Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  delle
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della    legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
            "Art. 63 (Finalita').  - 1. Al fine  di  realizzare    il
          piu'  efficace  controllo dei bilanci, anche articolati per
          funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi,   con
          particolare  riferimento al costo del lavoro,  il Ministero
          del  tesoro, d'intesa  con   la Presidenza   del  Consiglio
          dei   Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          provvede alla  acquisizione delle informazioni sui   flussi
          finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
            2.  Per    le  finalita' di   cui al   comma 1, tutte  le
          amministrazioni   pubbliche    impiegano    strumenti    di
          rilevazione  e  sistemi informatici e statistici definiti o
          valutati dall'Autorita' per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione    di  cui    al  decreto  legislativo   12
          febbraio  1993,  n.  39,  sulla  base    delle  indicazioni
          definite  dal  Ministero  del  tesoro,    d'intesa con   la
          Presidenza del   Consiglio   dei Ministri   -  Dipartimento
          della funzione pubblica.
            3.  Per  l'immediata attivazione del sistema di controllo
          della spesa del personale  di cui al comma  1, il Ministero
          del  tesoro, d'intesa con la  Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri -  Dipartimento della funzione    pubblica,  avvia
          un    processo  di   integrazione dei   sistemi informativi
          delle   amministrazioni    pubbliche  che    rilevano     i
          trattamenti    economici    e   le   spese del   personale,
          facilitando    la  razionalizzazione  delle  modalita'   di
          pagamento  delle  retribuzioni. Le informazioni   acquisite
          dal  sistema  informativo  della  Ragioneria generale dello
          Stato sono disponibili  per tutte le amministrazioni e  gli
          enti interessati".
            "Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche  individuano  i  singoli programmi  di  attivita'
          e trasmettono  alla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri
          -    Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
          tesoro e al Ministero del bilancio e  della  programmazione
          economica     tutti     gli   elementi    necessari    alla
          rilevazione ed al controllo dei costi.
            2.    Ferme  restando    le    attuali  procedure      di
          evidenziazione    della  spesa  ed  i  relativi  sistemi di
          controllo,  il   Ministero   del   tesoro,   al   fine   di
          rappresentare  i  profili    economici  della spesa, previe
          intese con la  Presidenza del   Consiglio dei   Ministri  -
          Dipartimento   della  funzione     pubblica,      definisce
          procedure   interne   e     tecniche   di  rilevazione    e
          provvede,   in   coerenza   con   le   funzioni   di  spesa
          riconducibili alle unita' amministrative   cui  compete  la
          gestione  dei programmi,  ad  un'articolazione  dei bilanci
          pubblici  a  carattere sperimentale.
            3.  Per  la  omogeneizzazione  delle procedure  presso  i
          soggetti  pubblici    diversi     dalle     amministrazioni
          sottoposte   alla   vigilanza ministeriale,  la  Presidenza
          del    Consiglio  dei  Ministri   adotta apposito  atto  di
          indirizzo e coordinamento".
            "Art.  65    (Controllo  del costo del   lavoro). - 1. Il
          Ministero del tesoro,   d'intesa con   la   Presidenza  del
          Consiglio    dei Ministri   - Dipartimento  della  funzione
          pubblica,   definisce  un  modello  di rivelazione    della
          consistenza    del    personale,    in    servizio   e   in
          quiescenza,  e   delle  relative    spese,   ivi   compresi
          gli    oneri  previdenziali  e   le entrate derivanti dalle
          contribuzioni,  anche  per   la   loro   evidenziazione   a
          preventivo  e  a consuntivo, mediante allegati ai  bilanci.
          Il  Ministero  del tesoro  elabora,   altresi', un    conto
          annuale    che     evidenzi   anche     il   rapporto   tra
          contribuzioni   e  prestazioni  previdenziali  relative  al
          personale delle amministrazioni statali.
            2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese
          di  maggio  di  ogni  anno,    alla Corte dei conti, per il
          tramite della  Ragioneria  generale    dello    Stato    ed
          inviandone    contestualmente   copia   alla Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  il  conto annuale delle  spese sostenute per  il
          personale, rilevate  secondo   il   modello   di   cui   al
          comma   1.   Il   conto  e' accompagnato da  una relazione,
          con cui  le amministrazioni pubbliche  espongono  risultati
          della  gestione  e  del    personale,  con riferimento agli
          obiettivi che,    per    ciascuna    amministrazione,  sono
          stabiliti dalle  leggi, dai  regolamenti  e dagli  atti  di
          programmazione.  La mancata presentazione del conto e della
          relativa  relazione  determina, per  l'anno   successivo  a
          quello   cui  il   conto    si   riferisce,  l'applicazione
          delle  misure  di  cui all'art. 30, comma 11, della legge 5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.
            3.  Gli  enti    pubblici  economici  e  le aziende   che
          producono servizi di pubblica  utilita' nonche' gli enti  e
          le aziende di  cui all'art.  73, comma 5,   sono  tenuti  a
          comunicare  alla   Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento della  funzione pubblica e   al Ministero  del
          tesoro   il    costo    annuo  del    personale    comunque
          utilizzato,   in conformita'   alle   procedure    definite
          dal    Ministero    del    tesoro, d'intesa con il predetto
          Dipartimento della funzione pubblica.
            4. La   Corte  dei    conti  riferisce    annualmente  al
          Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico,    avvalendosi
          di    tutti    i  dati  e   delle  informazioni disponibili
          presso   le  amministrazioni  pubbliche.    Con    apposite
          relazioni   in   corso   d'anno,   anche  a  richiesta  del
          Parlamento, la Corte riferisce   altresi'   in   ordine   a
          specificare  materie,  settori  ed interventi.
            5.    Il   Ministero   del   tesoro, anche   su  espressa
          richiesta  del Ministro per la  funzione pubblica,  dispone
          visite    ispettive,  a  cura  dei   servizi ispettivi   di
          finanza  della     Ragioneria  generale      dello   Stato,
          coordinate     anche  con   altri  analoghi  servizi,   per
          la  valutazione  e    la  verifica     delle   spese,   con
          particolare  riferimento  agli    oneri     dei   contratti
          collettivi  nazionali    e   decentrati,  denunciando  alla
          Corte   dei  conti  le    irregolarita'  riscontrate.  Tali
          verifiche  vengono  eseguite  presso   le   amministrazioni
          pubbliche,  nonche'  presso gli enti e le aziende di cui al
          comma  3.  Ai  fini  dello  svolgimento   integrato   delle
          verifiche   ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  esercitano  presso   le
          predette    amministrazioni,  enti    e    aziende sia   le
          funzioni di  cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939,  n.
          1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della
          legge 29 marzo 1983, n. 93.
            6. Allo svolgimento  delle verifiche ispettive  integrate
          di  cui  al comma    5  puo'    partecipare   l'ispettorato
          operante  presso   il Dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato stesso si avvale di   cinque  ispettori    di
          finanza,    in   posizione di   comando o  fuori ruolo, del
          Ministero del tesoro, cinque   funzionari,  particolarmente
          esperti   in   materia, in  posizione  di  comando  o fuori
          ruolo  del Ministero  dell'interno e  di   altro  personale
          comunque   in     servizio  presso  il  Dipartimento  della
          funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti   ispettivi
          vigilando  sulla razionale  organizzazione  delle pubbliche
          amministrazioni,   l'ottimale utilizzazione  delle  risorse
          umane,  la   conformita'   dell'azione amministrativa    ai
          principi     di  imparzialita'    e  buon    andamento    e
          l'osservanza delle  disposizioni vigenti sul  controllo dei
          costi, dei rendimenti  e dei   risultati e  sulla  verifica
          dei carichi di lavoro".