Art. 2. 1. L'ufficio del capo del Dipartimento si articola nei seguenti servizi: A) Formazione: analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attivita' di servizio; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed istruttoria dei provvedimenti concernenti il funzionamento della scuola stessa, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica nonche' attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di formazione nei confronti della predetta scuola e del FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno; formazione ed aggiornamento del personale; attivita' di indirizzo e vigilanza sul FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno; programmazione ed attivita' di controllo del progetto RIPAM relativo all'accesso e formazione di personale negli enti locali del Mezzogiorno. B) Progetti finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni: promozione, selezione, valutazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche. C) Informazione statistica e gestione del sistema automatizzato delle informazioni: indagini statistiche sulle attivita' delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego e istruttoria degli atti di vigilanza sull'ISTAT; organizzazione e funzionamento di banche dati informatizzate relative all'albo dei dipendenti civili dello Stato, all'albo dei dirigenti pubblici, all'albo dei dipendenti italiani operanti presso organizzazioni internazionali all'estero, all'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; acquisizione, attraverso il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei flussi finanziari relativi ai costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, delle amministrazioni pubbliche, per i quali e' prevista la determinazione delle relative informazioni d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 29 / 1993; esame del conto annuale delle spese sostenute per il personale dalle amministrazioni pubbliche nonche' dagli enti pubblici economici e dalle aziende che producono servizi di pubblica utilita'; organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica. D) Coordinamento e rapporti istituzionali - Relazione al Parlamento: attivita' di supporto studio e collaborazione all'ufficio del capo del Dipartimento; coordinamento con gli uffici del Dipartimento e con quelli ausiliari del Ministro; rapporti con il segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento ed esame delle relazioni di altri organi ai fini di eventuali iniziatie legislative.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 63, 64 e 65 del D.Lgs. n. 29 / 1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 63 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati". "Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento". "Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rivelazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono risultati della gestione e del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specificare materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro".