Art. 4.
  1. L'Ufficio  per l'organizzazione delle  pubbliche amministrazioni
si articola nei sottoelencati servizi:
  A) Strutture delle pubbliche amministrazioni:
  verifica  della  funzionalita'   delle  strutture  delle  pubbliche
amministrazioni   ed   emanazione   di  direttive   periodiche   alle
amministrazioni  per la  ridefinizione degli  uffici ex  articolo 30,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  predisposizione  o esame  di  provvedimenti per  il  riordino o  la
fusione di ministeri  e di amministrazioni ad  ordinamento autonomo e
per  l'istituzione  di  enti  o  di  organismi  indipendenti  per  la
regolazione di servizi di rilevante interesse pubblico;
  predisposizione  o   esame  di   provvedimenti  per   il  riordino,
soppressione o  fusione di  enti pubblici non  economici o  di organi
collegiali dello Stato;
  predisposizione  o esame  di provvedimenti  o proposte  concernenti
l'individuazione degli  uffici di livello dirigenziale  generale e di
altro  livello   dirigenziale,  e  delle  relative   funzioni,  delle
amministrazioni pubbliche;
  attivita'  di consulenza  tecnico  - giuridica  con espressione  di
pareri  su quesiti  in  materia di  strutturazione, organizzazione  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere.
  B) Carichi di lavoro:
  verifica   delle   rilevazioni   dei  carichi   di   lavoro   delle
amministrazioni  dello Stato,  anche ad  ordinamento autonomo,  degli
enti pubblici  non economici e  degli enti di ricerca  vigilati dalle
predette   amministrazioni,  ai   fini   della  quantificazione   del
fabbisogno di personale;
  emanazione  di direttive  periodiche per  la predisposizione  delle
metodologie  di rilevazione  dei  carichi di  lavoro delle  pubbliche
amministrazioni;
  esame delle metodologie proposte e dei relativi esempi applicativi,
ai fini dell'espressione del giudizio di congruita';
  verifica  dei risultati  della  rilevazione dei  carichi di  lavoro
mediante l'analisi  dei dati riportati su  prospetti cartacei nonche'
su supporti informatici;
  verifica  tecnica,  d'intesa con  il  Ministero  del tesoro,  delle
proposte di quantificazione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro;
  attivita' di consulenza  tecnico - giuridica su  quesiti in materia
di carichi di lavoro.
  C) Dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni:
  predisposizione,   previa  verifica   delle   condizioni  e   degli
adempimenti   preliminari  alle   proposte,   dei  provvedimenti   di
definizione   delle   dotazioni   organiche   del   personale   delle
amministrazioni dello  Stato anche  ad ordinamento autonomo  ai sensi
dell'articolo 6  del decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, e
connesse attivita' di informazione alle organizzazioni sindacali;
  rapporti con  il Ministero del  tesoro - Ragioneria  generale dello
Stato, ai  fini dell'analisi e  del controllo degli  oneri finanziari
sulle proposte di definizione delle dotazioni organiche;
  esame dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche
degli enti  pubblici non economici  e degli  enti di ricerca  ai fini
della loro approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;
  emanazione  di  direttive  per  la  ridefinizione  periodica  delle
dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni.
  D)   Monitoraggio  delle   linee  di   attivita'  delle   pubbliche
amministrazioni:
  analisi  e monitoraggio  delle  linee di  attivita' omogenee  delle
pubbliche  amministrazioni di  cui all'articolo  22, comma  18, della
legge 23 dicembre  1994, n. 724, allo scopo di  definire, di concerto
con il Ministero del Tesoro, i parametri per il dimensionamento delle
dotazioni organiche del personale;
  verifica periodica degli scostamenti tra  i parametri definiti e le
proposte avanzate dalle amministrazioni in ordine alla determinazione
delle dotazioni organiche;
  costituzione  di  una  banca  -   dati  per  la  classificazione  e
omogeneizzazione delle  linee di attivita' nonche'  individuazione di
strumenti informatici  idonei alla gestione dei  dati, che consentano
la ricerca, il  confronto, l'analisi per le linee di  attivita' o per
loro raggruppamenti;
  proposte  per l'introduzione  di correttivi  o modifiche,  anche in
relazione   all'obiettivo   di   riduzione  e   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi, per la  razionalizzazione delle linee di
attivita' in cui si scompongono detti procedimenti.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il   testo degli articoli  30 e 6  del D.Lgs. n.  29 /
          1993  e' il seguente:
            "Art.    30  (Individuazione    di  uffici     e   piante
          organiche;   gestione   delle   risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni pubbliche individuano  i  propri  uffici  e
          previa    informazione alle rappresentanze sindacali di cui
          all'art. 45,   comma 8, definiscono  le    relative  piante
          organiche,  in funzione  delle finalita'  indicate all'art.
          1,  comma 1,  e sulla base  dei  criteri  di  cui  all'art.
          5.  Esse  curano  la  ottimale distribuzione delle  risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
            2. Per  la ridefinizione degli   uffici  e  delle  piante
          organiche  si  procede  periodicamente,    e  comunque    a
          scadenza triennale  secondo il disposto dell'art. 6 in base
          a direttive emanate dalla Presidenza  del  Consiglio    dei
          Ministri    -  Dipartimento   della funzione   pubblica, di
          concerto con il  Ministero del tesoro. Restano    salve  le
          disposizioni  vigenti per   la determinazione  delle piante
          organiche  del personale degli istituti  e scuole  di  ogni
          ordine e grado e  delle istituzioni educative".
            "Art.  6 (Individuazione   di uffici e piante organiche).
          -  1.  Nelle  amministrazioni  dello     Stato,  anche   ad
          ordinamento          autonomo,    e    nelle    universita'
          l'individuazione degli  uffici   di livello    dirigenziale
          generale  e   delle relative funzioni e'  disposta mediante
          regolamento  governativo,    su  proposta    del   Ministro
          competente,  d'intesa  con la Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri -  Dipartimento della funzione pubblica e  con  il
          Ministro      del  tesoro.  L'individuazione  degli  uffici
          corrispondenti  ad  altro  livello   dirigenziale  e  delle
          relative funzioni     e'   disposta      con    regolamento
          adottato    dal      Ministro competente, d'intesa con   il
          Presidente del Consiglio  dei Ministri e con  il   Ministro
          del    tesoro,    su    proposta del   dirigente   generale
          competente.
            2. Il parere del Consiglio di    Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui  al   comma 1   e' reso   entro trenta
          giorni dalla    ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale
          termine,  il regolamento puo' comunque essere adottato.
            3.  Nelle    amministrazioni  di  cui    al  comma  1, la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio di Ministri, su  proposta  del
          Ministro    competente,  formulata    d'intesa    con    il
          Ministero del tesoro  e con il Dipartimento  della funzione
          pubblica,  previa    informazione     alle   organizzazioni
          sindacali     maggiormente  rappresentative     sul   piano
          nazionale.  Qualora  la definizione  delle piante organiche
          comporti maggiori  oneri finanziari, si provvede con legge.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero  degli  affari     esteri,  nonche'      per   le
          amministrazioni    che esercitano competenze  istituzionali
          in materia   di   difesa   e sicurezza    dello  Stato,  di
          polizia  e  di giustizia, sono  fatte salve  le particolari
          disposizioni   dettate  dalle    normative  di     settore,
          in   quanto compatibili.
            5.  L'art.  5,  comma  3,  del    decreto  legislativo 30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento  civile,
          va  interpretato  nel  senso  che  al   predetto  personale
          non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
            6.  Le    attribuzioni del Ministero dell'universita'   e
          della ricerca scientifica e  tecnologica relative  a  tutto
          il  personale    tecnico  e amministrativo   universitario,
          compresi  i  dirigenti, sono  devolute all'universita'   di
          appartenenza.     Parimenti     sono     attribuite    agli
          osservatori   astronomici,    astrofisici    e    Vesuviano
          tutte   le attribuzioni   del  Ministero   dell'universita'
          e    della    ricerca scientifica e tecnologica  in materia
          del  personale,    ad  eccezione  di  quelle  relative   al
          reclutamento del personale di ricerca.
            7.     Per   il    personale  delle   universita',  degli
          osservatori astronomici e    degli  enti  di    ricerca,  i
          trasferimenti         sono    disposti    dall'universita',
          dall'osservatorio      o        ente,       a       domanda
          dell'interessato    e  previo    assenso  dell'universita',
          osservatorio o ente   di  appartenenza;    i  trasferimenti
          devono  essere   comunicati al Ministero   dell'universita'
          e    della   ricerca   scientifica   e tecnologica".
            - Il testo dell'art.  22,  comma    18,  della  legge  n.
          724/1994   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica)  e' il seguente: "18. Le  disposizioni    di  cui
          all'art.  3,   comma 5,  della legge  24 dicembre 1993,  n.
          537,   limitatamente   alla  verifica   di  congruita'  del
          Dipartimento della funzione pubblica delle  metodologie  di
          rilevazione  dei  carichi  di  lavoro,  si  applicano  alle
          amministrazioni  indicate  nel  comma  1  dell'art.  6  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, ed agli  enti pubblici  non
          economici    vigilati    dalle    predette amministrazioni.
          L'esito  delle verifiche di congruita' delle    metodologie
          di  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  e' comunicato al
          Ministero  tesoro.  Le  metodologie  adottate  dalle  altre
          amministrazioni,  ivi  compresi gli enti locali per i quali
          si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto-legge  11
          ottobre 1994, n. 574, sono approvate con  deliberazione dei
          competenti  organi  delle amministrazioni   stesse  che  ne
          attestano  nel  medesimo  atto  la congruita'".