Art. 4. 1. L'Ufficio per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Strutture delle pubbliche amministrazioni: verifica della funzionalita' delle strutture delle pubbliche amministrazioni ed emanazione di direttive periodiche alle amministrazioni per la ridefinizione degli uffici ex articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino o la fusione di ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo e per l'istituzione di enti o di organismi indipendenti per la regolazione di servizi di rilevante interesse pubblico; predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino, soppressione o fusione di enti pubblici non economici o di organi collegiali dello Stato; predisposizione o esame di provvedimenti o proposte concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di altro livello dirigenziale, e delle relative funzioni, delle amministrazioni pubbliche; attivita' di consulenza tecnico - giuridica con espressione di pareri su quesiti in materia di strutturazione, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere. B) Carichi di lavoro: verifica delle rilevazioni dei carichi di lavoro delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, ai fini della quantificazione del fabbisogno di personale; emanazione di direttive periodiche per la predisposizione delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle pubbliche amministrazioni; esame delle metodologie proposte e dei relativi esempi applicativi, ai fini dell'espressione del giudizio di congruita'; verifica dei risultati della rilevazione dei carichi di lavoro mediante l'analisi dei dati riportati su prospetti cartacei nonche' su supporti informatici; verifica tecnica, d'intesa con il Ministero del tesoro, delle proposte di quantificazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro; attivita' di consulenza tecnico - giuridica su quesiti in materia di carichi di lavoro. C) Dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: predisposizione, previa verifica delle condizioni e degli adempimenti preliminari alle proposte, dei provvedimenti di definizione delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e connesse attivita' di informazione alle organizzazioni sindacali; rapporti con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'analisi e del controllo degli oneri finanziari sulle proposte di definizione delle dotazioni organiche; esame dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca ai fini della loro approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti; emanazione di direttive per la ridefinizione periodica delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni. D) Monitoraggio delle linee di attivita' delle pubbliche amministrazioni: analisi e monitoraggio delle linee di attivita' omogenee delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del Tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche del personale; verifica periodica degli scostamenti tra i parametri definiti e le proposte avanzate dalle amministrazioni in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche; costituzione di una banca - dati per la classificazione e omogeneizzazione delle linee di attivita' nonche' individuazione di strumenti informatici idonei alla gestione dei dati, che consentano la ricerca, il confronto, l'analisi per le linee di attivita' o per loro raggruppamenti; proposte per l'introduzione di correttivi o modifiche, anche in relazione all'obiettivo di riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, per la razionalizzazione delle linee di attivita' in cui si scompongono detti procedimenti.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 30 e 6 del D.Lgs. n. 29 / 1993 e' il seguente: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia del personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il testo dell'art. 22, comma 18, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro e' comunicato al Ministero tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruita'".