Art. 6.
  1.   L'Ufficio  per   le   relazioni   sindacali  delle   pubbliche
amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:
  A) Contrattazione collettiva:
  gestione della  contrattazione collettiva  devoluta dalla  legge al
Dipartimento;
  indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN;
  procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali;
  monitoraggio   della   contrattazione    collettiva   nazionale   e
decentrata;
  analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali.
  B) Relazioni sindacali:
  conflitti  sindacali e  attuazione  della  legge n.  146  / 1990  e
rapporti con la commissione di garanzia;
  provvedimenti  relativi alla  fruizione  dei  diritti sindacali  in
relazione alla rappresentativita';
  raccolta   dei  dati   sulla   consistenza  rappresentativa   delle
organizzazioni sindacali.
  C) Studi e consulenza:
   studi e documentazione;
  monitoraggio   dei  rapporti   tra   contrattazione  collettiva   e
legislazione nazionale e regionale;
   consulenza alle amministrazioni.
  D) Contenzioso:
  supporto  tecnico  al  contenzioso  in  materia  di  contrattazione
collettiva e di rappresentativita' sindacale;
   rapporti con l'avvocatura dello Stato;
   monitoraggio del contenzioso.
 
           Nota all'art. 6:
            -  La legge   n. 146 / I 990 reca:  "Norme sull'esercizio
          del diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e
          sulla    salvaguardia    dei    diritti    della    persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge".