Art. 6. 1. L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi: A) Contrattazione collettiva: gestione della contrattazione collettiva devoluta dalla legge al Dipartimento; indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN; procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali; monitoraggio della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali. B) Relazioni sindacali: conflitti sindacali e attuazione della legge n. 146 / 1990 e rapporti con la commissione di garanzia; provvedimenti relativi alla fruizione dei diritti sindacali in relazione alla rappresentativita'; raccolta dei dati sulla consistenza rappresentativa delle organizzazioni sindacali. C) Studi e consulenza: studi e documentazione; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva e legislazione nazionale e regionale; consulenza alle amministrazioni. D) Contenzioso: supporto tecnico al contenzioso in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale; rapporti con l'avvocatura dello Stato; monitoraggio del contenzioso.
Nota all'art. 6: - La legge n. 146 / I 990 reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge".