Art. 9. 1. Sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e di coordinamento a dirigenti in servizio nelle strutture di supporto o diretta collaborazione all'attivita' del Ministro, del Capo di gabinetto e del consigliere giuridico, di cui agli articoli 3, 4 e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597. 2. Le posizioni funzionali derivanti dall'attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali sono equiparate a tutti gli effetti, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, agli incarichi di direzione di una delle unita' organizzative individuate, con le disposizioni che precedono, come articolazioni di livello dirigenziale degli uffici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 luglio 1997 Il Ministro: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza. studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore". - Il testo degli articoli 3, 4 e 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 597 / 1993 (Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica) e' il seguente: "Art. 3 (Ministro e uffici ausiliari). - 1. Il Ministro della funzione pubblica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne deternima gli indirizzi. 2. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 3. Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Puo' avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. 4. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio". "Art. 4 (Settore legislativo). - 1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, e' istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico. Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto. 3. Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso". Art. 6 (Organizzazione), comma 3. L'ispettorato per la funzione pubblica svolge le funzioni di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216". - Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 597/1993 e' il seguente: "Art. 5 (Capo del Dipartimento). - 1. L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica. 2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti al Ministro. 3. Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale. 4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano: a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale; b) l'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; c) l'ufficio di informazione statistica e per la gestione del sistema automatizzato delle informazioni; d) il nucleo per i progetti finalizzati; e) le segreterie della commissione per i flussi di spesa del personale pubblico, con funzioni di osservatorio del pubblico, impiego, e della Conferenza permanente dei direttori generali preposti ai servizi del personale. 5. Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento". - Per il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 321/1994 gia' citato vedi note alle premesse.