Art. 9.
  1.  Sono   attribuiti,  ai  sensi  dell'articolo   19  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, incarichi di funzioni ispettive,
di consulenza,  studio e  ricerca e di  coordinamento a  dirigenti in
servizio  nelle  strutture  di   supporto  o  diretta  collaborazione
all'attivita' del Ministro,  del Capo di gabinetto  e del consigliere
giuridico, di cui  agli articoli 3, 4  e 6, comma 3,  del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597.
  2. Le posizioni funzionali derivanti dall'attribuzione dei predetti
incarichi  dirigenziali  sono equiparate  a  tutti  gli effetti,  ivi
compresi quelli  previsti dall'articolo 24 del  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, agli incarichi di direzione di una delle unita'
organizzative individuate,  con le  disposizioni che  precedono, come
articolazioni   di  livello   dirigenziale   degli   uffici  di   cui
all'articolo 5 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
11 novembre 1993, n. 597 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 luglio 1997
                                               Il Ministro: Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251
 
           Note all'art. 9:
            -  Il  testo  dell'art.  19  del  D.Lgs. n. 29/1993 e' il
          seguente:
            "Art.  19  (Incarichi  di   funzioni   dirigenziali).   -
          1.   Per  il conferimento di  ciascun incarico di  funzione
          dirigenziale e    per  il  passaggio    ad  incarichi    di
          funzioni  dirigenziali    diverse  si   tiene conto   della
          natura  e  delle   caratteristiche    dei   programmi    da
          realizzare,    delle  attitudini    e    della    capacita'
          professionale  del singolo  dirigente  anche in   relazione
          ai    risultati conseguiti   in precedenza,   applicando di
          norma il   criterio della   rotazione  degli  incarichi  ed
          adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
            2.    Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici  di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento    autonomo,   di livello dirigenziale generale
          sono  conferiti  con  decreto  del   Ministro   competente,
          sentito    il Presidente   del  Consiglio  dei Ministri,  a
          dirigenti generali in   servizio  presso  l'amministrazione
          interessata.    Con la   medesima procedura sono  conferiti
          gli incarichi   di funzione ispettiva  e  di    consulenza,
          studio e ricerca  di livello dirigenziale generale.
            3.    Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici  di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento    autonomo,    di  livello   dirigenziale sono
          conferiti   con decreto   del Ministro,   su  proposta  del
          dirigente  generale  competente,  a   dirigenti in servizio
          presso l'amministrazione  interessata.  Con    la  medesima
          procedura   sono   conferiti   gli  incarichi  di  funzione
          ispettiva e di consulenza.  studio  e  ricerca  di  livello
          dirigenziale.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero   degli   affari     esteri,  nonche'     per  le
          amministrazioni  che esercitano competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia
          la   ripartizione    delle   attribuzioni    tra    livelli
          dirigenziali    differenti  e'    demandata ai   rispettivi
          ordinamenti   di settore e  definita  con  regolamento,  ai
          sensi dell'art. 6.
            5.  Per    il personale di  cui all'art.  2, comma 4,  il
          conferimento degli  incarichi  di   funzioni   dirigenziali
          continuera'    ad    essere  regolato  secondo i rispettivi
          ordinamenti di settore".
            - Il testo degli articoli  3,  4  e    6,  comma  3,  del
          D.P.C.M. n. 597 / 1993    (Regolamento    recante     norme
          sulle         competenze        e  sull'organizzazione  del
          Dipartimento della funzione  pubblica)    e'  il  seguente:
          "Art.  3 (Ministro  e uffici ausiliari).  - 1.  Il Ministro
          della    funzione  pubblica    -    di seguito   denominato
          "Ministro" -   e'  l'organo  di    direzione  politica  del
          Dipartimento e ne  deternima gli indirizzi.
            2.  Il Ministro e' coadiuvato  dal capo di gabinetto, dal
          segretario particolare e dall'addetto stampa.
            3. Il  Ministro puo' avvalersi della   collaborazione  di
          consiglieri  ed esperti nominati in base agli articoli  29,
          31  e  37  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.   Puo'
          avvalersi,  inoltre,  di  altri  esperti  nelle forme e nei
          limiti di cui all'art. 2, commi   primo, secondo  e  terzo,
          del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984,
          n. 536.
            4.  Il  Ministro puo' istituire   una segreteria tecnica,
          anche per il coordinamento delle commissioni di studio".
            "Art.  4  (Settore   legislativo).   -   1.   Nell'ambito
          dell'Ufficio   centrale       per    il       coordinamento
          dell'iniziativa  legislativa   e dell'attivita'   normativa
          del    Governo,    e'    istituito    un   apposito settore
          legislativo   che  provvede  all'attivita'   di     studio,
          di   progettazione,      di   razionalizzazione      e   di
          delegificazione normativa nelle materie di  competenza  del
          Dipartimento.
            2.    La   responsabilita' del   settore  legislativo  e'
          affidata  dal Ministro  della   funzione  pubblica   a   un
          Consigliere    giuridico.    Quest'ultimo  collabora con il
          Ministro o con il capo di gabinetto.
            3.  Con il  settore legislativo  collaborano anche    gli
          organi    del  Dipartimento,   che,   su   richiesta    del
          responsabile  del   settore, provvedono   agli  adempimenti
          istruttori    e a  quelli strumentali  al funzionamento del
          settore stesso".
            Art.    6 (Organizzazione),   comma 3.  L'ispettorato per
          la funzione pubblica svolge le   funzioni di  cui  all'art.
          27,    quarto  comma,  della legge 29 marzo  1983, n. 93, e
          all'art. 65  del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29".
            -  Il  testo  dell'art.  24  del  D.Lgs. n. 29/1993 e' il
          seguente: "Art.   24 (Trattamento   economico). -  1.    La
          retribuzione  del   personale con qualifica di dirigente e'
          determinata  dai   contratti   collettivi   per   le   aree
          dirigenziali,   prevedendo  che  il  trattamento  economico
          accessorio sia   correlato   alle   funzioni     attribuite
          e    alle   connesse responsabilita'. La  graduazione delle
          funzioni  e    responsabilita'  ai  fini  del   trattamento
          accessorio    e'  definita  con decreto ministeriale per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  con   provvedimenti   dei
          rispettivi   organi     di     governo     per    le  altre
          amministrazioni   ed   enti,    ferma  restando    comunque
          l'osservanza    dei    criteri    e    dei   limiti   delle
          compatibilita' finanziarie    fissate  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.
            2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con
          qualifica dirigenziale  indicato  all'art.  2,   comma   4,
          la    retribuzione   e' determinata ai   sensi dell'art. 2,
          commi  5 e 7, della  legge 6 marzo 1992, n. 216".
            - Il  testo dell'art. 5  del D.P.C.M.  n. 597/1993 e'  il
          seguente:    "Art.  5  (Capo    del  Dipartimento).  -   1.
          L'amministrazione  e'  separata  dall'organo  di  direzione
          politica.
            2. Il capo del Dipartimento, nominato    ai  sensi  degli
          articoli  21  e 28   della legge   23 agosto  1988, n.  400
          cura  il funzionamento  del Dipartimento e  risponde  della
          sua attivita' e dei risultati raggiunti al Ministro.
            3.  Le  funzioni vicarie del  capo del Dipartimento  sono
          attribuite dal Ministro ad un dirigente generale.
            4. Alle dirette  dipendenze  del  capo  del  Dipartimento
          operano:
            a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;
            b)   l'ufficio  per  la  formazione del  personale  delle
          pubbliche amministrazioni;
            c)  l'ufficio di  informazione   statistica e   per    la
          gestione  del sistema automatizzato delle informazioni;
            d) il nucleo per i progetti finalizzati;
            e)   le segreterie  della  commissione  per i  flussi  di
          spesa   del personale    pubblico,    con    funzioni    di
          osservatorio  del  pubblico, impiego,  e  della  Conferenza
          permanente   dei   direttori   generali preposti ai servizi
          del personale.
            5.  Il    Ministro  o,  in    sua  vece,    il  capo  del
          Dipartimento  convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli
          organi del Dipartimento".
            - Per  il testo dell'art.  1 del   D.P.C.M.  n.  321/1994
          gia' citato vedi note alle premesse.