Art. 2.
  1. La domanda  di trasformazione del rapporto a  tempo parziale con
contestuale  riconoscimento  del  trattamento di  pensione  non  puo'
essere  accolta   se  nella  struttura  di   appartenenza  sussistano
situazioni   di   esubero   nella  qualifica   funzionale   posseduta
dall'interessato.  La trasformazione  del rapporto  e' possibile  nei
limiti dei contingenti massimi di  rapporti a tempo parziale previsti
da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. La  trasformazione avviene  entro sessanta giorni  dalla domanda
dell'interessato,   con  la   medesima  decorrenza   del  trattamento
pensionistico.
  3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del
regime della cumulabilita'  di cui al presente decreto  e' fissata in
misura non  inferiore al  cinquanta per  cento dell'orario  pieno. In
caso di  orario ridotto calcolato su  base mensile o annua  la durata
della   prestazione  deve   rispettare  complessivamente   i  termini
quantitativi sopra  indicati. Per  il personale docente  del comparto
scuola la  riduzione dell'orario  avviene nel  rispetto dei  limiti e
delle modalita' indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.