Art. 3.
  1. La  retribuzione e' stabilita  secondo i criteri  previsti dalla
disciplina  generale del  tempo parziale.  Il cumulo  tra pensione  e
retribuzione  non   puo'  comunque  oltrepassare   l'ammontare  della
retribuzione spettante  al dipendente  che, a parita'  di condizioni,
presta la sua opera a tempo  pieno. A tale scopo l'amministrazione di
appartenenza  determina  con  il provvedimento  di  liquidazione  del
trattamento di  pensione la percentuale  di riduzione della  stessa e
procede annualmente  a comunicare  all'ente erogatore  della pensione
l'ammontare  della retribuzione  corrisposta  ai fini  dell'eventuale
conguaglio.
  2. Non  e' consentita la  trasformazione da tempo parziale  a tempo
pieno. Il regime  di cumulo ha validita' per tutta  la residua durata
del rapporto di lavoro.