Art. 5.
  1. Il personale  cessato dal servizio nel periodo  dal 30 settembre
1996 alla  data di  entrata in vigore  del presente  regolamento puo'
usufruire  delle  presenti  disposizioni   purche'  in  possesso  dei
requisiti di  cui all'articolo 1,  comma 1,  alla stessa data  del 30
settembre. La richiesta di riammissione  in servizio a tempo parziale
puo'   essere  presentata   entro  novanta   giorni  dalla   data  di
pubblicazione  del presente  regolamento, ed  e' accolta  in presenza
delle condizioni previste  dall'articolo 2, comma 1.  Gli importi del
trattamento  di fine  servizio eventualmente  gia' liquidati  restano
acquisiti  dall'interessato,   e  sono  conteggiati   all'atto  della
definitiva liquidazione del trattamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 luglio 1997
            Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
                 p. Il Ministro del tesoro Pennacchi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298