Art. 2.
            Trattamento economico del personale dirigente
                        non contrattualizzato
  1.  Il  bilancio  triennale  1998  -  2000,  e  le  relative  leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse  da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4
e 5,  del decreto  legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,  indicano le
somme  da destinare,  in caso  di perequazione,  al riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante personale  dirigente  civile  e
militare non contrattualizzato, nonche'  dei professori e ricercatori
universitari, con  il trattamento  previsto dai  contratti collettivi
nazionali per i  dirigenti del comparto dei  Ministeri, tenendo conto
dei rispettivi  trattamenti economici complessivi e  degli incrementi
di trattamento comunque determinatisi a  partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il    testo  dell'art. 2,   commi 4 e   5, del decreto
          legislativo     n.          29/1993      (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche    e
          revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico
          impiego, a  norma dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n.  421),  cosi'  come  modificato  dall'art. 2 del decreto
          legislativo 23 dicembre 1993, n. 304), e' il seguente:
            "4. In deroga ai commi 2  e 3 rimangono disciplinati  dai
          rispettivi    ordinamenti:   i       magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili, gli avvocati  e    procuratori
          dello    Stato,  il   personale militare   e delle Forze di
          polizia di Stato,  il personale della carriera  diplomatica
          e   della      carriera    prefettizia,      a      partire
          rispettivamente     dalle qualifiche   di    segretario  di
          legazione    e    di  vice   consigliere   di prefettura, i
          dirigenti generali   nominati con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   previa deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri, e quelli agli  stessi    equiparati  per  effetto
          dell'art.  2    della legge 8 marzo 1985,  n. 72, nonche' i
          dipendenti degli enti che   svolgono  la  loro    attivita'
          nelle    materie    contemplate dall'art.   1 del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello    Stato  17  luglio
          1947,  n.  691,  e  dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
          ottobre 1990, n. 287.
            5. Il rapporto di impiego dei  professori  e  ricercatori
          universitari   resta    disciplinato  dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,    in  attesa   della   specifica
          disciplina   che   la  regoli  in    modo  organico  ed  in
          conformita'  ai principi  della   autonomia   universitaria
          di  cui all'art. 33  della Costituzione ed  agli articoli 6
          e    seguenti della legge  9 maggio  1989,  n.  168, tenuto
          conto  dei  principi di   cui all'art. 2,  comma  1,  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".