Art. 3.
               Disposizioni in materia di buoni pasto
  1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si
interpreta  nel senso  che l'erogazione  dei buoni  pasto e'  dovuta,
secondo  le  modalita' previste  negli  specifici  accordi, anche  ai
dipendenti  civili delle  Amministrazioni  e  loro articolazioni  del
comparto Ministeri,  nelle quali,  per le particolari  esigenze fatte
salve dall'articolo 22 della legge 23  dicembre 1994, n. 724, non sia
attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque giorni.
  2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 30 giugno 1997.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il    testo  dell'art.  2,  comma   11, della legge n.
          550/1995 (Legge finanziaria 1996), e' il seguente: "11.  Le
          somme  di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente articolo
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della   legge 5  agosto  1978,  n.
          468,    come  sostituito dall'art. 5  della legge 23 agosto
          1988, n.  362. Le somme anzidette sono comprensive, per  il
          personale  civile  dei  Ministeri  che    abbiano  attivato
          l'orario  di servizio e di   lavoro di  cui    all'art.  22
          della  legge    23  dicembre    1994, n.   724, su   cinque
          giornate  lavorative e  che  non   dispongono di    servizi
          di  mensa   o sostitutivi, della  spesa per la  concessione
          dei buoni pasto.  A tal fine per il personale soggetto    a
          contrattazione  si  provvede  ai  sensi  delle disposizioni
          contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.  29,   e  per  il   personale  non   soggetto  a
          contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro".
            -  Il testo  dell'art. 22  della  legge n.  724 /    1994
          (Misure    di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),
          cosi'  come  modificato dall'art. 4 del  decreto - legge 12
          maggio 1995,  n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  11  luglio  1995,  n.    273, dall'art. 1, comma 119
          della legge 23  dicembre 1996, n.  662, e dall'art.  1  del
          decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 446, e' il seguente:
            "Art.     22     (Personale).   -    1.    L'orario    di
          servizio      nelle  amministrazioni  pubbliche    di   cui
          all'art.  1,  comma 2,  del decreto legislativo 3  febbraio
          1993,  n. 29,  e successive  modificazioni ed integrazioni,
          si  articola su cinque giorni  settimanali, anche nelle ore
          pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui  al
          titolo  I  del  predetto  decreto legislativo. Sono   fatte
          salve in ogni caso le particolari  esigenze    dei  servizi
          pubblici  da    erogarsi con carattere di continuita' e che
          richiedono  orari continuativi o prestazioni  per  tutti  i
          giorni    della   settimana,   quelle   delle   istituzioni
          scolastiche, nonche' quelle  derivanti dalla necessita'  di
          assicurare  comunque la funzionalita'  delle  strutture  di
          altri  uffici  pubblici  con  un ampliamento dell'orario di
          servizio anche nei giorni non lavorativi.
            2.  Nelle   amministrazioni pubbliche  indicate nel comma
          1 l'orario settimanale  di lavoro   ordinario,  nell'ambito
          dell'orario    d'obbligo    contrattuale,   e'   funzionale
          all'orario di servizio e  si articola su  cinque    giorni,
          anche    nelle     ore   pomeridiane,   fatte    salve   le
          particolari esigenze  dei  servizi  pubblici  indicati  nel
          comma 1.
            3.  L'articolazione  dell'orario di servizio, dell'orario
          di apertura  al  pubblico  e  dell'orario  di  lavoro    e'
          definita,  con  le  procedure di cui all'art.  10, all'art.
          16, comma  1, lettera d), ed   all'art. 17,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni   ed  integrazioni,    avendo  presenti    le
          finalita'    e  gli  obiettivi    da    realizzare  e    le
          prestazioni      da   assicurare,      secondo    modalita'
          maggiormente   rispondenti    alle  esigenze   dell'utenza.
          L'orario di lavoro,  comunque    articolato,  e'  accertato
          mediante   forme   di   controlli   obiettivi   e  di  tipo
          automatizzato.
            4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio
          su cinque giorni lavorativi,  gli stanziamenti  ed i  fondi
          comunque  utilizzati  nell'anno  1994  per l'erogazione del
          compenso  per  lavoro  straordinario  al  personale     del
          comparto  ministeriale,  ivi   compreso quello addetto agli
          uffici  cui si applicano  i criteri previsti dall'art.   19
          della  legge  15 novembre 1973,  n. 734, sono ridotti del 5
          per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per  gli
          anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni        pubbliche
          provvedono,               contestualmente  all'applicazione
          dell'orario   previsto    dai  precedenti    commi,    alla
          riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
            5.  E'  abrogato    l'art. 60 del decreto legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni.
            6.  Fino al  30 giugno  1995,  e comunque  fino a  quando
          non    sono  definite   le   dotazioni   organiche   previa
          verifica  dei  carichi   di lavoro,   e'   fatto    divieto
          alle  amministrazioni   pubbliche  di  cui all'art 1, comma
          2, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive    modificazioni e   integrazioni, di   assumere
          personale  di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi  compreso
          quello appartenente alle categorie protette.
            7.  Successivamente    al  30  giugno 1995   e fino al 31
          dicembre 1997, ferme  restando le   disposizioni   di   cui
          agli  articoli  1  e 2  del decreto-legge 9 dicembre  1994,
          n.  676, si   applicano le disposizioni contenute nell'art.
          3, comma 8, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  fatta
          eccezione  per    la  mobilita'  che puo' avvenire   per la
          copertura del  50  per  cento  dei  posti resisi    vacanti
          per    cessazioni   dal servizio. Continuano  ad applicarsi
          le  norme    vigenti  in    materia  di   mobilita'   nelle
          amministrazioni  pubbliche.  Il personale  docente di ruolo
          nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  in  soprannumero
          e appartenente   alle  dotazioni    organiche    aggiuntive
          puo'    essere  utilizzato,  secondo  le modalita' previste
          dalle  vigenti  disposizioni,  negli istituti di istruzione
          secondaria   superiore per il sostegno  ai  portatori    di
          handicap    purche'   risulti in   possesso del  prescritto
          titolo di specializzazione.
            8.  Per il  triennio 1995   - 1997    le  amministrazioni
          indicate nel comma 6 possono assumere personale  di ruolo e
          a  tempo  indeterminato, esclusivamente   in   applicazione
          delle    disposizioni    del    presente  articolo,   anche
          utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  concorsi,
          approvate  dall'organo  competente    a  decorrere  dal   1
          gennaio  1992,  la cui   validita'   e'  prorogata  al   31
          dicembre  1997.  Fino  al  31 dicembre1997,   in  relazione
          all'attuazione   dell'art.  89 del  testo unico delle leggi
          costituzionali   concernenti lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino   -   Alto  Adige,    approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.    670,
          possono  essere banditi concorsi e attuate   assunzioni  di
          personale   per  i   ruoli  locali   delle  amministrazioni
          pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano, nei  limiti delle
          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
            9. Le  disposizioni di cui ai  commi 6, 7   e  8  non  si
          applicano  al  personale  delle    amministrazioni di   cui
          all'art.  3, comma  9, della legge 24   dicembre  1993,  n.
          537,   nonche'     al  personale  del    Corpo  di  polizia
          penitenziaria e  del  Corpo forestale   dello   Stato.  Per
          il  personale    del  comparto    scuola    continuano   ad
          applicarsi   le disposizioni contenute nell'art.   4  della
          legge  24  dicembre 1993, n.  537, in materia di organici e
          di assunzione del personale di ruolo e non di   ruolo.  Per
          gli  anni  scolastici 1995 -  1996 e 1996 -  1997 i criteri
          di programmazione    delle  nuove  nomine  in    ruolo  del
          personale  docente  sono    determinati  con    il  decreto
          interministeriale previsto dal   comma  15    del  suddetto
          art.    4, in   modo tale   da contenere  le assunzioni del
          personale docente   sui  posti  delle  dotazioni  organiche
          provinciali,  preordinate  alle finalita' di cui all'art. 3
          del decreto interministeriale 15  aprile  1994,  pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 155  del 5  luglio 1994, entro
          il limite del  50 per  cento delle predette dotazioni.
            10. Alle istituzioni e agli  enti di ricerca continua  ad
          applicarsi  il comma 26 dell'art. 5 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537.
            11. Le disposizioni di cui ai commi   6, 7  e  8  non  si
          applicano  agli  enti    locali  territoriali    che    non
          versino  nelle   situazioni strutturalmente     deficitarie
          di     cui   all'art.    45   del    decreto legislativo 30
          dicembre   1992, n. 504, e, comunque,    nei  limiti  delle
          disponibilita' di bilancio.
            12.  Le  disposizioni di  cui ai commi  6, 7 e  8 non  si
          applicano, altresi', alle camere    di  commercio  che  non
          versino   in condizioni di squilibrio  finanziario,  e  che
          abbiano  rideterminato  la  propria dotazione organica,  le
          quali    possono assumere personale, nell'ambito dei  posti
          vacanti  e  delle relative  disponibilita'   di   bilancio,
          utilizzando  le  somme percepite ai  sensi dell'art. 34 del
          decreto - legge 22 dicembre 1981, n.  786, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982,  n. 51, e
          successive modificazioni.
            13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale  in
          mobilita',  a  decorrere  dal  1  luglio  1995,  le  camere
          di  commercio  danno comunicazione  dei posti  vacanti alla
          Presidenza del   Consiglio dei Ministri   -    Dipartimento
          della  funzione    pubblica.    Entro   sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione, il Dipartimento  trasmette
          a  ciascuna  camera   di commercio l'elenco nominativo  del
          personale  da  trasferire  mediante     le   procedure   di
          mobilita'.  In mancanza  di tale trasmissione  nel termine,
          la camera   di commercio   puo' avviare   le  procedure  di
          assunzione ai sensi del comma 12.
            14.  Fermo restando  quanto disposto dall'art. 24,  comma
          9, lettera a),  del  decreto-legge    2  marzo   1989,   n.
          66,    convertito,    con modificazioni,   dalla legge   24
          aprile 1989,   n.   144, e   successive modificazioni    ed
          integrazioni.    gli enti  locali della  regione, che hanno
          dichiarato    il  dissesto    e  che  abbiano      ottenuto
          l'approvazione  della   pianta   organica, del   piano   di
          risanamento e  del  bilancio riequilibrato,  nei quali   vi
          siano posti  vacanti  in organico  non ricopribili  con  la
          riammissione   di  proprio  personale  messo  in mobilita',
          danno  parimenti  comunicazione   di  tali   vacanze   alla
          Presidenza  del    Consiglio - Dipartimento della  funzione
          pubblica, ai fini   del    trasferimento,    mediante    la
          procedura   di   mobilita'   di ufficio,  di dipendenti  di
          identico  livello posti  in mobilita'  da altri  enti della
          regione. Qualora  non risultasse  possibile, entro  novanta
          giorni    dall'avvenuta    comunicazione,   operare    tali
          trasferimenti, detti enti possono  procedere alla copertura
          dei posti  vacanti    mediante  concorsi    pubblici    con
          facolta'  di riservare  una quota non  superiore al  25 per
          cento  dei  posti   messi a  concorso a dipendenti gia'  in
          servizio presso   gli enti medesimi. In    deroga  ad  ogni
          contraria    disposizione. la quota  del 25 per cento  puo'
          essere superata fino  a concorrenza  del numero totale   di
          posti    vacanti in organico per  i concorsi  a posti della
          qualifica di  dirigente. Per tali concorsi  si applicano le
          disposizioni concernenti  le    prove,  i  requisiti    per
          l'ammissione  e   le   commissioni   di concorso   di   cui
          all'art. 19,  comma 2, ultima  parte, all'art.   19,  comma
          3,   ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
            15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al  comma  5
          dell'art.  3  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e'
          preordinata:
            a)   alla    definizione    delle  dotazioni    organiche
          occorrenti      alle   singole  strutture  delle  pubbliche
          amministrazioni;
               b) all'individuazione delle procedure;
            c)      alla   razionalizzazione,     semplificazione   e
          riduzione,  se necessario, delle procedure medesime.
            16.   Le  dotazioni   organiche  del    personale   delle
          pubbliche  amministrazioni,  previa verifica dei carichi di
          lavoro, sono definite entro  il 30  giugno 1995.    Decorso
          tale termine  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  -
          Dipartimento    della funzione   pubblica, di concerto  con
          il Ministero  del   tesoro,   procede d'ufficio   per    le
          amministrazioni indicate nel comma 18.
            17.     L'individuazione  delle    procedure,  la    loro
          razionalizzazione, semplificazione ed  eventuale  riduzione
          di    cui  alle  lettere  b)    e c) del   comma 15,   sono
          effettuate  e comunicate  al Dipartimento   della  funzione
          pubblica    e  al  Ministero    del  tesoro  prima    della
          successiva verifica  biennale  dei  carichi    di   lavoro,
          cosi'    da    pervenire,  nell'arco    del   primo   anno,
          all'individuazione  delle  procedure   o procedimenti    e,
          entro     l'anno  successivo,    alla    razionalizzazione,
          semplificazione e riduzione degli stessi.   Resta, in  ogni
          caso,  ferma la  cadenza triennale  prevista dall'art.  30,
          comma  2, del  decreto legislativo 3   febbraio 1993,    n.
          29,    e successive  modificazioni ed integrazioni,  per la
          ridefinizione degli  uffici e   delle  dotazioni  organiche
          delle pubbliche amministrazioni.
            18. Le  disposizioni di  cui all'art.  3, comma  5, della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  limitatamente    alla
          verifica di  congruita'  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  delle  metodologie  di rilevazione dei carichi di
          lavoro, si  applicano  alle  amministrazioni  indicate  nel
          comma  1,  dell'art.  6 del decreto  legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
          agli enti pubblici non economici  vigilati  dalle  predette
          amministrazioni.  L'esito   delle verifiche  di  congruita'
          delle  metodologie di rilevazione dei carichi di  lavoro e'
          comunicato    al Ministero   del   tesoro. Le   metodologie
          adottate dalle  altre amministrazioni,   ivi  compresi  gli
          enti  locali  per i quali   si applicano le disposizioni di
          cui   al  decreto-legge  11  ottobre  1994,  n.  574,  sono
          approvate  con  deliberazione  dei competenti organi  delle
          amministrazioni  stesse che   ne attestano    nel  medesimo
          atto la congruita'.
            19.  Il Dipartimento  della funzione pubblica utilizza  i
          dati della rilevazione  dei    carichi  di    lavoro  delle
          amministrazioni di  cui al comma 18 per monitorare le linee
          di  attivita'  omogenee allo scopo di definire, di concerto
          con  il  Ministero  del  tesoro,   i   parametri   per   il
          dimensionamento delle dotazioni organiche.
            20.  I  contingenti di  personale  da  destinare a  tempo
          parziale  previsti   dall'art.   2,  comma  1, del  decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 17 marzo  1989,
          n.  117,  non possono superare il limite percentuale del 25
          per cento.
            21.    Le amministrazioni  pubbliche  determinano,  sulla
          base   delle domande degli interessati,  i  contingenti  di
          cui al comma 20 entro il 30 giugno  di ogni anno. E'  fatto
          salvo   quanto  previsto    dall'art.  8  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio dei Ministri 17  marzo  1989,  n.
          117.
            22.  Il  primo comma dell'art.   40 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli  impiegati civili
          dello Stato, approvato con decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,   n. 3, come sostituito  dal
          comma 39,  dell'art. 3, della legge  24 dicembre  1993,  n.
          537, va  interpretato nel  senso che  l'espressione ''primo
          giorno   di      ogni  periodo  ininterrotto  di    congedo
          straordinario'',  ivi   contenuta,   si   riferisce   anche
          all'assenza di un solo giorno.
            23.  Al  comma    40 dell'art. 3 della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, dopo  le  parole:  ''le  disposizioni  di cui
          al  comma  39  non   si applicano''   sono   inserite    le
          seguenti:   ''nei  casi  di  congedo straordinario previsti
          dall'art. 37, secondo comma,   del  testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente della  Repubblica 10  gennaio
          1957, n. 3, nonche'''.
            24. Dopo  il  comma  40,  dell'art.  3,  della  legge  24
          dicembre 1993, n.  537, e' inserito il seguente:
            ''40-bis.  Il dipendente che non abbia fruito dell'intero
          periodo di congedo straordinario puo' essere  collocato  in
          aspettativa,  ai  sensi  dell'art.  68    del testo   unico
          approvato  con decreto   del Presidente della    Repubblica
          10    gennaio   1957,   n.   3,   e   di   altre   analoghe
          disposizioni, soltanto per assenze continuative  di  durata
          superiore a sette giorni lavorativi''.
            25.  Il  comma    42 dell'art. 3 della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
            '' 42.   Salvo  quanto    previsto  dal  secondo    comma
          dell'art.    37  del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n. 3,   sono
          abrogate    tutte le   disposizioni,   anche speciali,  che
          prevedono   la   possibilita' per   i   dipendenti    delle
          amministrazioni  pubbliche   di cui   all'art. 1,  comma 2,
          del decreto legislativo 3   febbraio  1993,    n.  29,    e
          successive     modificazioni  ed  integrazioni,  di  essere
          collocati  in congedo straordinario oppure  in  aspettativa
          per     infermita'  per    attendere  alle   cure  termali,
          elioterapiche, climatiche e psammoterapiche''.
            26. Il comma  41 dell'art. 3 della  legge  24    dicembre
          1993,  n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
          implicitamente abrogate, o   comunque  modificate,    tutte
          le     disposizioni  normative    che disciplinano  per   i
          dipendenti  di  ruolo    delle   amministrazioni  pubbliche
          di  cui  all'art. 1,  comma  2, del  decreto legislativo  3
          febbraio 1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  in modo difforme  il congedo straordinario o
          istituti  analoghi  comunque   denominati.   Resta   salvo,
          comunque,    quanto disposto dall'art. 454 del testo  unico
          delle  disposizioni  legislative vigenti   in materia    di
          istruzione, relative  alle scuole di  ogni ordine e  grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          per lo svolgimento di attivita'   artistiche   e   sportive
          da    parte,    rispettivamente,   del personale ispettivo,
          direttivo e  docente di materie artistiche  degli  istituti
          di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
            27.  Nei  confronti  dei dipendenti delle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del    decreto
          legislativo   3   febbraio  1993,  n.    29,  e  successive
          modificazioni    e  integrazioni,  per  la   determinazione
          dell'equo    indennizzo   spettante   per      la   perdita
          dell'integrita' fisica ai  sensi dell'art.  68 del    testo
          unico  approvato    con  decreto    del  Presidente   della
          Repubblica   10   gennaio 1957,   n.    3,  si    considera
          l'importo  dello  stipendio  tabellare  in  godimento  alla
          data    di  presentazione  della  domanda  o dell'avvio del
          procedimento d'ufficio.
            28.   La   misura    dell'equo    indennizzo    per    le
          menomazioni  dell'integrita'  fisica  ascritte alla   prima
          categoria della tabella A allegata  al  testo  unico  delle
          norme  in  materia  di  pensioni di guerra, approvato   con
          decreto   del Presidente   della Repubblica    23  dicembre
          1978,  n.  915, come sostituita dalla tabella A allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica  30 dicembre  1981,
          n.  834,  e'   pari a due volte  l'importo dello  stipendio
          tabellare  determinato a  norma del comma 27  del  presente
          articolo.
             29. (Abrogato).
            30.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  27, 28 e 29 si
          applicano per le  domande  presentate  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1995.
            31. E' abrogato l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n.
          312.
            32.  L'art.  4  della  legge 11   luglio 1980, n. 312, si
          interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche
          funzionali e nei profili professionali, ivi  previsti,  non
          producono  effetti  sull'indennita' di servizio  all'estero
          che,   fino  alla    data  di    entrata  in    vigore  del
          regolamento  emanato    con  decreto   del Presidente della
          Repubblica 11 agosto   1991, n.   457,  rimane    stabilita
          secondo  le   misure di   base previste nella tabella n. 19
          allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica    5
          gennaio    1967,   n. 18,   e  successive modificazioni  ed
          integrazioni,  in   relazione   al    posto   -    funzione
          conferito    con  provvedimento  formale  al  personale  in
          servizio all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978.
            33. Fino all'entrata in  vigore    dei  provvedimenti  di
          riordino della disciplina  delle indennita'  di servizio  e
          degli    assegni di   sede, comunque  denominati, spettanti
          ai  dipendenti   del Ministero   degli affari    esteri  in
          servizio all'estero  e  comunque non  oltre il  31 dicembre
          1995, i  coefficienti di  maggiorazione dell'indennita'  di
          sede    previsti    dall'art.   171     del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 5  gennaio 1967, n.   18,  non
          possono  subire    variazioni  in  aumento    rispetto alle
          misure  stabilite al  1  gennaio 1994,  fatta eccezione per
          quelle compensative connesse alle  eventuali modifiche  dei
          tassi  fissi   di   ragguaglio   di cui   all'art.  209 del
          medesimo decreto.
            34.  Per  l'anno  1995  e'  fatto  divieto  a  tutte   le
          pubbliche  amministrazioni   di    adottare   provvedimenti
          per   l'estensione  di decisioni   giurisdizionali   aventi
          forza   di  giudicato  o  comunque divenute esecutive nella
          materia del pubblico impiego.
            35. Il comma 18 dell'art. 16   della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
            ''  18.  Le  disposizioni di cui all'art. 13 dela legge 2
          aprile 1979, n. 97, come    sostituito  dall'art.  6  della
          legge  19   febbraio 1981, n.  27,  nonche' quelle  di  cui
          alla  legge  10 marzo  1987,  n. 100,  e all'art. 10    del
          decreto  -  legge   4 agosto 1987, n.  325, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 3 ottobre 1987,  n.    402,  si
          applicano  ai    soli     trasferimenti   d'ufficio     che
          comportano   un  effettivo spostamento  da  una  ad   altra
          sede  di   servizio   sita  in  diversa localita',  purche'
          il cambiamento  di  sede   comporti un   effettivo  disagio
          da  comprovare,   mediante  idonea  documentazione, secondo
          i  criteri  e    le  modalita'     previsti   in   apposito
          regolamento,  approvato  con decreto del   Presidente della
          Repubblica da   emanarsi  su  proposta  del    Ministro  di
          grazia    e    giustizia,  di   concerto   con i   Ministri
          dell'interno,  della   difesa   e    del   tesoro.    Sulle
          indennita'    di trasferimento    previste  dalle    citate
          leggi   si  applicano   le disposizioni  di cui    all'art.
          48,    comma    1,  del   testo unico   delle imposte   sui
          redditi, approvato  con   decreto   del Presidente    della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni''.
            36. Il regolamento   di cui al comma  18  dell'art.    16
          della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal
          comma 35, e' emanato entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. L'art.  16, comma 6,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.   412, si applica anche agli
          emolumenti    di   natura   retributiva,      pensionistica
          ed  assistenziale,   per  i  quali  non   sia  maturato  il
          diritto  alla percezione  entro  il   31   dicembre   1994,
          spettanti    ai    dipendenti  pubblici    e  privati    in
          attivita'  di servizio  o  in quiescenza.  I criteri  e  le
          modalita'  di   applicazione   del presente   comma    sono
          determinati  con    decreto del   Ministro del   tesoro, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
            37. Le disposizioni riguardanti la  gestione del rapporto
          di lavoro costituiscono   norme   di   indirizzo    per  le
          regioni     che     provvedono  nell'ambito  della  propria
          autonomia e  capacita' di spesa. Le  regioni  si  avvalgono
          altresi'  della    disciplina sulle assunzioni prevista per
          gli enti locali non in dissesto.
            38.     Le     norme     sull'aspettativa    per  mandato
          parlamentare    per     i  dipendenti  delle      pubbliche
          amministrazioni,      di  cui  all'art.    71  del  decreto
          legislativo     3    febbraio    1993,    n.      29,    si
          interpretano  autenticamente   nel    senso   della    loro
          applicabilita'    anche   ai professori    e    ricercatori
          universitari    a    decorrere   dalla data   di entrata in
          vigore  del predetto decreto. La  restituzione delle  somme
          indebitamente    percepite,  ivi   compresi gli   interessi
          legali  dovra' essere  effettuata secondo  un programma  di
          rientro    stabilito  dalle  amministrazioni   eroganti   e
          comunque non oltre la data  del 30 giugno 1995.
            39.  La  normativa prevista dall'art.   31 della legge 20
          maggio 1970,  n.  300,  e  successive    modificazioni,  si
          interpreta    autenticamente   nel   senso      della   sua
          applicabilita'    ai  dipendenti    pubblici  eletti    nel
          Parlamento  nazionale,   nel  Parlamento   europeo  e   nei
          consigli regionali.
            40.    Il  titolo   I del   decreto del  Presidente della
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.     752,   e   successive
          modificazioni,   nella provincia di Bolzano si applica alle
          assunzioni  di personale in tutte le aziende, societa'   ed
          enti  che   gestiscono   servizi   pubblici o  di  pubblica
          utilita'  escluso  il  personale  stagionale di  linee   di
          trasporto funicolare.
             41. (Abrogato)".
            -  Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 662/1996
          (Misure di razionalizzazione  della finanza  pubblica),  e'
          il  seguente: "7.  A decorrere dal  1 aprile   1996 e  sino
          alla  effettiva    concessione  dei  buoni  pasto,   di cui
          all'art.  2, comma  11, della legge  28 dicembre  1995,  n.
          550 e, comunque, non  oltre il 31 marzo  1997, al personale
          indicato   nel   comma  stesso  e'   attribuita  una  somma
          pari  al controvalore del buono pasto fissato  dall'accordo
          del 30 aprile 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
          112 del 15 maggio  1996, per ogni   giornata  di   servizio
          svolto      nelle    condizioni     previste dall'anzidetto
          accordo, rideterminata per    tener  conto  della  ritenuta
          erariale  ai  fini dell'imposta sul   reddito delle persone
          fisiche, che e' applicata, a  titolo  di  imposta,    nella
          misura  del 20 per cento. La spesa  complessiva, rapportata
          alla   durata   della erogazione,   deve  essere  contenuta
          dalle  singole    amministrazioni  entro  le    somme  loro
          assegnate sui  competenti capitoli  dei relativi stati   di
          previsione per la concessione dei buoni pasto".