Art. 4. Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1 gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 26 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 38, comma 3, della legge n. 400/1988, e' il seguente: "3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili". - Il testo dell'art. 39, comma 1, della legge n. 400/1988, e' il seguente: "1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalita' previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art. 38. Al predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo".