Art. 4.
        Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1.  Il  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, e
all'articolo  39,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
alla  data  1  gennaio  1987  rivestiva  la  IX qualifica funzionale,
transita  anche  in  soprannumero  nella qualifica ad esaurimento, ai
fini  giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire  59  milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere
dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello
stato  di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo
utilizzando  per  l'anno  1997 l'accantonamento relativo al Ministero
del  tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
           Note all'art. 4:
            -    Il    testo   dell'art.     26   (Dipartimento   per
          l'informazione  e l'editoria),   comma  3,   della    legge
          n.   400/1988   (Disciplina dell'attivita'  di   Governo  e
          ordinamento    della      Presidenza    del  Consiglio  dei
          Ministri),  e'  il    seguente: "3. Il relativo   ruolo del
          personale si   aggiunge a   quello della    Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri".
            -  Il    testo  dell'art.  38,  comma   3, della legge n.
          400/1988, e' il seguente: "3. Il personale delle qualifiche
          funzionali  e  di  quelle  ad  esaurimento,    comunque  in
          servizio  alla   data di  entrata in  vigore della presente
          legge presso la  Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
          posizione   di comando  o fuori ruolo,  viene inquadrato  a
          domanda nelle  qualifiche   corrispondenti  del   personale
          in     ruolo  della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri
          nei limiti  dei posti  della tabella B disponibili".
            - Il   testo dell'art. 39,  comma    1,  della  legge  n.
          400/1988,   e'   il  seguente:     "1.     Il     personale
          amministrativo in  servizio  presso  i commissariati    del
          Governo  alla  data  di  entrata in  vigore  della presente
          legge   e'  inquadrato,  a   domanda,  nel  ruolo   di  cui
          all'allegata tabella C secondo i   criteri e  le  modalita'
          previsti  dai commi 1,  3, 6 e 7  dell'art. 38. Al predetto
          personale si applicano altresi' le  disposizioni di  cui ai
          commi 8, 10  e 11  del medesimo articolo".