Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bassanini,   Ministro    per    la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick