Art. 5. 
     Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate 
 
  1. Resta fermo quanto previsto  dall'ordinamento  penitenziario  in
merito all'assoggettamento delle  persone  detenute  e  internate  al
controllo ed alle ispezioni,  anche  attraverso  postazioni  fisse  e
l'uso di mezzi fisici o elettronici. 
  2. Le  postazioni  dell'edificio  penitenziario,  nonche'  i  mezzi
fisici ed elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima
efficacia  nell'attivita'  finalizzata   al   soddisfacimento   delle
esigenze individuate all'articolo 2. 
  3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa  in  materia
di  verifica  periodica  dell'innocuita'  dei  sistemi  di  controllo
previsti dai commi 1 e 2.