Art. 5. Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate 1. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento penitenziario in merito all'assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l'uso di mezzi fisici o elettronici. 2. Le postazioni dell'edificio penitenziario, nonche' i mezzi fisici ed elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima efficacia nell'attivita' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate all'articolo 2. 3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuita' dei sistemi di controllo previsti dai commi 1 e 2.