Art. 6. 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Negli edifici e nelle  strutture  penitenziarie  per  adulti  il
servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni, e' organizzato all'interno e viene svolto da  personale
dipendente. A tal fine il personale designato partecipa  ad  apposita
attivita' formativa. 
 
          Nota all'art. 6: 
            - Il capo II  del  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n.  626,
          riguarda: "Servizio di prevenzione e protezione".