Art. 2.
                          Norma di sanatoria
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 2 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 670.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si riporta  il testo dell'art. 2 del D.L.  31 dicembre
          1996, art.  670 (Proroga di termini):
            "Art.   2   (Differimento    di    termini    riguardanti
          l'organizzazione scolastica). - 1. Ai fini del conferimento
          delle  supplenze  annuali  al  personale    amministrativo,
          tecnico  e ausiliario  (A.T.A) per  l'anno scolastico  1997
          -    98,  il  termine  di   aggiornamento delle graduatorie
          provinciali,  di  cui  al  comma   2 dell'art.   581    del
          testo    unico approvato   con il   decreto legislativo  16
          aprile 1994,  n. 297,  e' prorogato di un anno.
            2. La validita'  delle  graduatorie    del  concorso  per
          titoli  ed  esami a  posti di  coordinatore  amministrativo
          della  scuola, indetto   con decreto del    Ministro  della
          pubblica   istruzione in data  14 dicembre 1992, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale -  4 serie speciale - n. 85 del 26
          ottobre 1993, cosi' come  prevista dal comma 1    dell'art.
          552  del  testo unico approvato con  decreto legislativo 16
          aprile 1994, n.  297, e' estesa  fino  all'anno  scolastico
          1997-98.
            3.  Fermo restando  quanto  disposto  dall'art. 3  e  del
          comma   11 dell'art.  8 della  legge  11  gennaio 1996,  n.
          23, le  convenzioni previste dal  comma 1  del citato  art.
          8  e  del    comma 4   dell'art. 9 possono essere stipulate
          successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non  oltre  il
          30  giugno  1997.  Fino alla stipula di tali convenzioni lo
          Stato, le   istituzioni scolastiche statali    e  i  comuni
          assicurano  la manutenzione   ordinaria   e  la    gestione
          degli   edifici   forniti   e  sopperiscono  alle  esigenze
          eccezionali.  Le convenzioni stabiliscono, oltre  a  quanto
          gia'   previsto   dalla legge   n.   23   del   1996,    la
          compensazione  degli    oneri  sostenuti    per conto delle
          province dello  Stato,    dalle  istituzioni    scolastiche
          statali  e   dai  comuni dal  1 gennaio  1997 alla  stipula
          delle convenzioni  stesse  con le  somme dovute   per    lo
          stesso    periodo  alle   province   dallo   Stato,   dalle
          istituzioni  scolastiche statali  e dai   comuni a    norma
          dell'art.  9 della citata legge n. 23 del 1996".