Art. 2. Norma di sanatoria 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 670. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996, art. 670 (Proroga di termini): "Art. 2 (Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica). - 1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A) per l'anno scolastico 1997 - 98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' prorogato di un anno. 2. La validita' delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, cosi' come prevista dal comma 1 dell'art. 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' estesa fino all'anno scolastico 1997-98. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e del comma 11 dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato art. 8 e del comma 4 dell'art. 9 possono essere stipulate successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto gia' previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dello Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1 gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'art. 9 della citata legge n. 23 del 1996".