(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
    (a) Lo Stato Membro nel cui territorio l'Organizzazione ha  sede,
concedera' alle missioni degli Stati terzi presso l'Organizzazione ed
ai membri del loro personale, le immunita' ed  i  privilegi  concessi
alle missioni diplomatiche ed al loro personale; 
    (b) Inoltre, lo Stato membro nel cui territorio  l'Organizzazione
ha  sede,  concedera'  le   consuete   immunita'   e   privilegi   ai
rappresentanti di Stati terzi in missione  temporanea,  non  previsti
dal paragrafo (a) del presente articolo, per tutto il  tempo  in  cui
essi si trovano sul suo territorio  a  titolo  di  rappresentanza  di
Stati terzi in relazione ai lavori dell'Organizzazione.