ARTICOLO 3 (a) Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati Membri e sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio, che notifichera' tutti gli Stati firmatari del deposito di tale strumento; (b) Non appena due o piu' Stati firmatari, ivi compreso lo Stato membro nel cui territorio l'Organizzazione ha la sua sede abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di tali Stati. Esso entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario alla data di deposito del suo strumento.