(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    (a) Il presente Accordo  sara'  aperto  alla  firma  degli  Stati
Membri e sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione.  Gli
strumenti di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione,  saranno
depositati presso il Governo del Regno del Belgio,  che  notifichera'
tutti gli Stati firmatari del deposito di tale strumento; 
    (b) Non appena due o piu' Stati firmatari, ivi compreso lo  Stato
membro nel cui territorio l'Organizzazione ha  la  sua  sede  abbiano
depositato i  loro  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione, il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di
tali Stati. Esso entrera' in vigore per ogni altro  Stato  firmatario
alla data di deposito del suo strumento.