(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
    (a) Il presente accordo potra'  essere  denunciato  da  qualunque
Stato contraente dandone preavviso per iscritto al governo del  Regno
del Belgio, il quale notifichera' tutti gli altri Stati firmatari  di
tale notifica; 
    (b) La denuncia avra' effetto un anno dopo il  ricevimento  della
notifica da parte del Governo del Regno del Belgio. 
    In fede di che i sottoscritti,  debitamente  abilitati  dai  loro
rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente  Accordo,  le  cui
versioni inglese e francese fanno ugualmente fede. 
    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.