Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 7 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1997,
allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al
Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.