ARTICOLO 10 Le Parti contraenti si impegneranno, sia sul piano bilaterale che su scala europea, a sviluppare la loro cooperazione nel settore delle infrastrutture. Esse si adopereranno in particolare per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni, nonche' dei collegamenti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline") tra i due Paesi.