(Trattato - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
    Le Parti contraenti si impegneranno, sia sul piano bilaterale che
su scala europea, a sviluppare la loro cooperazione nel settore delle
infrastrutture. 
    Esse si  adopereranno  in  particolare  per  il  miglioramento  e
l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni, nonche' dei
collegamenti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per  conduttura
("pipeline") tra i due Paesi.