ARTICOLO 11 Le Parti contraenti appoggeranno la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia nonche' i contatti diretti e le iniziative congiunte degli scienziati e delle istituzioni scientifiche dei due Paesi. Esse attribuiscono un'importanza particolare alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per gli interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico. Esse agevoleranno agli scienziati l'accesso agli archivi, biblioteche e istituti di ricerche.