(Trattato - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
    Le Parti contraenti  appoggeranno  la  cooperazione  nei  settori
della scienza e della tecnologia nonche'  i  contatti  diretti  e  le
iniziative   congiunte   degli   scienziati   e   delle   istituzioni
scientifiche dei due Paesi. 
    Esse attribuiscono un'importanza particolare alla  collaborazione
in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse
intensificheranno lo studio reciproco delle  modalita'  tecniche  per
gli interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con
particolare riferimento al risparmio energetico. 
    Esse  agevoleranno  agli  scienziati  l'accesso   agli   archivi,
biblioteche e istituti di ricerche.