(Trattato - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
    Le Parti contraenti promuoveranno  la  cooperazione  nel  settore
ecologico. Esse sosterranno attivita' incisive  a  livello  nazionale
cosi'  come  regionale  ed  internazionale  volte   alla   protezione
dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua
e del suolo. Esse amplieranno la cooperazione  per  far  fronte  alle
calamita' naturali.