(Trattato - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
    Le Parti contraenti svilupperanno  la  cooperazione  nei  settori
dell'insegnamento, dei programmi per  la  gioventu',  dell'educazione
fisica e dello sport. 
    Esse promuoveranno l'apprendimento della lingua dell'altra Parte,
gli scambi tra scuole secondarie ed Universita,  i  diretti  contatti
tra istituti di  insegnamento  e  adotteranno  misure  per  il  mutuo
riconoscimento dei titoli scolastici.