(Trattato - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
    Le  Parti  contraenti,  conformemente   ai   pertinenti   accordi
internazionali,  svilupperanno  la  loro   cooperazione   nel   campo
giuridico. 
    Le Parti contraenti  svilupperanno  la  loro  cooperazione  nella
lotta alla  criminalita'  organizzata,  al  terrorismo,  al  traffico
illecito di stupefacenti, agli  atti  illeciti  contro  la  sicurezza
dell'aviazione civile e del trasporto navale. Esse coopereranno nella
lotta ai sequestri di persona e a1 trasferimento illecito di  armi  e
persone fisiche oltre frontiera. 
    Esse collaboreranno per combattere il traffico illegale dei  beni
culturali delle due Parti. 
    Esse  concordano  che  le  opere  d'arte  trafugate  o  esportate
illegalmente, che si trovino  nel  loro  territorio,  debbano  essere
restituite all'altra Parte. 
    Le Parti contraenti coopereranno per la soluzione dei problemi in
campo  migratorio  che  li  riguardino,  ivi  compreso  quello  della
prevenzione della immigrazione illegale.