(Trattato - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
    Il presente Trattato non  intende  recar  pregiudizio  ad  alcuno
Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in  alcun  modo  i
diritti ne' incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati in  vigore
e dagli Accordi bilaterali  e  multilaterali  stipulati  dalle  Parti
contraenti.