ARTICOLO 2 Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale e altri Documenti della CSCE e dell'OSCE, le Parti Contraenti rispetteranno i principi dell'uguaglianza sovrana, del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, dell'inviolabilita' delle frontiere, dell'integrita' territoriale e della indipendenza politica degli Stati, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dell'uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli Stati e dell'esecuzione in buona fede degli obblighi darivanti dal diritto internazionale.