(Trattato - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
    Conformemente agli obiettivi e  ai  principi  della  Carta  delle
Nazioni Unite, dell'Atto  Finale  e  altri  Documenti  della  CSCE  e
dell'OSCE,   le   Parti   Contraenti   rispetteranno    i    principi
dell'uguaglianza sovrana, del non ricorso  alla  minaccia  o  all'uso
della forza,  dell'inviolabilita'  delle  frontiere,  dell'integrita'
territoriale  e  della  indipendenza  politica  degli  Stati,   della
composizione pacifica delle controversie, del  non  intervento  negli
affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e  delle  liberta'
fondamentali, dell'uguaglianza dei diritti e  autodeterminazione  dei
popoli, della cooperazione tra gli Stati e dell'esecuzione  in  buona
fede degli obblighi darivanti dal diritto internazionale.