(Trattato - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
    Qualora si verificasse una situazione suscettibile,  secondo  una
delle Parti, di costituire una minaccia alla pace  o  alla  sicurezza
internazionale, le due Parti entreranno in contatto per  armonizzare,
nei limiti del possibile, le loro posizioni  in  vista  dell'adozione
delle misure necessarie per alleggerire la tensione. 
    Nel caso che una delle Parti ritenesse minacciati i suoi  supremi
interessi di sicurezza,  Essa  potra'  chiedere  all'altra  Parte  di
tenere senza indugio consultazioni bilaterali al fine di individuare,
all'occorrenza, idonee forme di assistenza.