ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti si adopereranno per la piena applicazione degli accordi in vigore e per la conclusione di nuovi accordi allo scopo di limitare o ridurre ulteriormente il livello di armamenti in Europa e creare strutture di forze armate rispondenti alle legittime esigenze di difesa individuale o collettiva. Esse agiranno altresi', sia congiuntamente che individualmente, per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a rafforzare la fiducia, la stabilita' e la sicurezza, tra l'altro garantendo una maggiore trasparenza nel settore della sicurezza. Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.