(Trattato - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
    Le Parti Contraenti terranno consultazioni a vari  livelli  sulle
questioni internazionali e bilaterali di comune interesse. 
    Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo in principio  una
volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno  per  lo  meno
una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno  consultazioni
se necessario. 
    Consultazioni avranno luogo anche a livello  funzionari  dei  due
Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici,  economici
e culturali.