(Trattato - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
    Le Parti Contraenti  favoriranno  i  contatti  e  lo  scambio  di
esperienze tra i rispettivi Parlamenti  per  promuovere  lo  sviluppo
delle relazioni bilaterali. 
    Esse appoggeranno e faciliteranno la cooperazione  tra  gli  Enti
territoriali e  autonomi,  inclusi  contatti  diretti  tra  citta'  e
comunita'.