(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
         Cooperazione in materia di proprieta' intellettuale 
    1. Le Parti decidono di cooperare nel  settore  della  proprieta'
intellettuale al fine di promuovere gli scambi commerciali di beni  e
di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle  tecnologie,  la
diffusione delle informazioni, le attivita' culturali e creative e le
attivita' economiche connesse. 
    2. Ai fini del presente  articolo,  la  proprieta'  intellettuale
comprende, fra l'altro, i diritti  d'autore  compresi  -  quelli  dei
programmi informatici e le banche di dati - e i diritti  connessi,  i
marchi  commerciali  o  di  servizi,  le  indicazioni  geografiche  -
comprese  le  denominazioni  d'origine  -,  i  disegni  e  i  modelli
industriali, i brevetti, le topografie  dei  circuiti  integrati,  la
protezione delle informazioni riservate e  la  protezione  contro  la
concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione  di
Parigi sulla tutela della proprieta' industriale. 
    3. Le Parti convengono di garantire, nell'ambito delle rispettive
leggi, normative e politiche, una protezione  adeguata  ed  effettiva
dei diritti di proprieta' intellettuale in  conformita'  delle  norme
internazionali piu' rigorose, contenute  nell'accordo  sugli  aspetti
dei diritti di proprieta' intellettuale connessi al commercio (TRIPS)
concluso nell'ambito dell'OMC, nonche', se  del  caso,  a  rafforzare
detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla  tutela  e
sul reciproco riconoscimento delle indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine. 
    4. La cooperazione nel settore potra'  comprendere  un'assistenza
tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni. 
    5. In caso di controversie commerciali connesse alla tutela della
proprieta' intellettuale, le Parti potranno consultarsi  al  fine  di
risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle
rispettive norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. 
    6. In caso di ricerche e di altre attivita'  scientifiche  comuni
nei settori della scienza e della tecnologia, le  Parti  stabiliranno
di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprieta'
intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.