(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
            Cooperazione in materia di commesse pubbliche 
    1. Le Parti decidono di collaborare  per  garantire,  sulla  base
della  reciprocita',  procedure   aperte,   non   discriminatorie   e
trasparenti per le  rispettive  commesse  pubbliche  nonche'  per  la
concessione di appalti a enti del  settore  dei  servizi  pubblici  a
livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale. 
    2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le Parti  convengono
di   esaminare   la   possibilita'   di   concludere    un    accordo
sull'aggiudicazione delle commesse in questi  settori  in  condizioni
trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di impugnazione. 
    3. La cooperazione tra le Parti riguardera' altresi' l'assistenza
tecnica nei settori connessi  all'accordo  sulle  commesse  pubbliche
(ACP). 
    4.  Le  Parti  prendono  in  considerazione  la  possibilita'  di
consultarsi annualmente in merito.