(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                              Obiettivi 
    1. Tenendo conto dei risultati positivi  dell'accordo  quadro  di
cooperazione firmato nel dicembre 1990 tra la Comunita' e il Cile, le
Parti si impegnano, con il presente accordo, a rafforzare e  ampliare
la cooperazione economica globale favorendo la  sinergia  produttiva,
creando nuove opportunita' e migliorando la competitivita'  economica
di entrambe. 
    2. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi  piu'
ampie possibile, senza escludere a priori nessun  settore  e  tenendo
conto delle  rispettive  priorita',  dell'interesse  comune  e  delle
competenze specifiche. 
    3. Le Parti cooperano, in via prioritaria,  in  tutti  i  settori
favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra le
imprese quali  il  commercio,  gli  investimenti,  la  tecnologia,  i
sistemi di informazione e la comunicazione. 
    4. Nell'ambito di questa caoperazione, le Parti  favoriscono  gli
scambi di informazioni necessari per seguire da  vicino  l'evoluzione
delle loro politiche e dei loro equilibri macroeconomici nonche'  per
garantire il buon funzionamento del mercato. 
    5. Tenendo conto del  grado  di  liberalizzazione  del  Cile  nei
settori  dei  servizi,  degli  investimenti  e   della   cooperazione
scientifica,  tecnologica,  industriale  e  agricola,  le  Parti   si
impegnano, in  particolare,  a  fare  il  possibile  per  ampliare  e
rafforzare la cooperazione in materia. 
    6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare l'ambiente
e  gli  equilibri  ecologici  in  tutte  le  azioni  di  cooperazione
economica che esse intraprendono. 
    7. Lo sviluppo sociale  e,  in  particolare,  la  promozione  dei
diritti sociali fondamentali e' alla base di tutte le azioni e misure
sostenute dalle Parti in questo campo.