ARTICOLO 12 Obiettivi 1. Tenendo conto dei risultati positivi dell'accordo quadro di cooperazione firmato nel dicembre 1990 tra la Comunita' e il Cile, le Parti si impegnano, con il presente accordo, a rafforzare e ampliare la cooperazione economica globale favorendo la sinergia produttiva, creando nuove opportunita' e migliorando la competitivita' economica di entrambe. 2. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi piu' ampie possibile, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorita', dell'interesse comune e delle competenze specifiche. 3. Le Parti cooperano, in via prioritaria, in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra le imprese quali il commercio, gli investimenti, la tecnologia, i sistemi di informazione e la comunicazione. 4. Nell'ambito di questa caoperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni necessari per seguire da vicino l'evoluzione delle loro politiche e dei loro equilibri macroeconomici nonche' per garantire il buon funzionamento del mercato. 5. Tenendo conto del grado di liberalizzazione del Cile nei settori dei servizi, degli investimenti e della cooperazione scientifica, tecnologica, industriale e agricola, le Parti si impegnano, in particolare, a fare il possibile per ampliare e rafforzare la cooperazione in materia. 6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione economica che esse intraprendono. 7. Lo sviluppo sociale e, in particolare, la promozione dei diritti sociali fondamentali e' alla base di tutte le azioni e misure sostenute dalle Parti in questo campo.