(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                Cooperazione nel settore dei servizi 
    1. Le Parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi
per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine,  esse  rafforzano  e
intensificano la cooperazione nel  settore,  nel  quadro  delle  loro
competenze e in conformita' dell'Accordo  generale  sugli  scambi  di
servizi (GATS). 
    2. Le Parti indidividuano settori prioritari di cooperazione onde
sfruttare al meglio gli strumenti disponibili. 
    Le azioni previste riguardano principalmente: 
    a) l'agevolazione dell'accesso  delle  PMI  ai  capitali  e  alle
tecnologie di mercato; 
    b) lo sviluppo del commercio tra le Parti e  con  i  mercati  dei
paesi terzi; 
    c) l'incoraggiamento dell'incremento  della  produttivita'  e  il
miglioramento della competitivita', nonche'  la  diversificazione  in
questo settore; 
    d) lo scambio di informazioni sulle norme,  leggi  e  regolamenti
che disciplinano gli scambi commerciali di servizi; 
    e) lo scambio di informazioni sulle modalita': 
    - di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che 
prestano servizi a titolo professionale e 
    - riconoscimento dei titoli professionali; 
    f)  lo  sviluppo  del  settore  del   turismo   onde   migliorare
l'informazione  e  lo  scambio  di  esperienze   e   promuovere,   di
conseguenza,  lo  sviluppo  sostenibile   e   ordinato   dell'offerta
turistica. Analogamente, si  cerchera'  di  sostenere  la  formazione
delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in  materia
di promozione e di marketing.