ARTICOLO 14 Cooperazione nel settore dei servizi 1. Le Parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine, esse rafforzano e intensificano la cooperazione nel settore, nel quadro delle loro competenze e in conformita' dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). 2. Le Parti indidividuano settori prioritari di cooperazione onde sfruttare al meglio gli strumenti disponibili. Le azioni previste riguardano principalmente: a) l'agevolazione dell'accesso delle PMI ai capitali e alle tecnologie di mercato; b) lo sviluppo del commercio tra le Parti e con i mercati dei paesi terzi; c) l'incoraggiamento dell'incremento della produttivita' e il miglioramento della competitivita', nonche' la diversificazione in questo settore; d) lo scambio di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano gli scambi commerciali di servizi; e) lo scambio di informazioni sulle modalita': - di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che prestano servizi a titolo professionale e - riconoscimento dei titoli professionali; f) lo sviluppo del settore del turismo onde migliorare l'informazione e lo scambio di esperienze e promuovere, di conseguenza, lo sviluppo sostenibile e ordinato dell'offerta turistica. Analogamente, si cerchera' di sostenere la formazione delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in materia di promozione e di marketing.